Tra le questioni più dibattute e controverse in materia di detrazione dell’Iva - da quando nel 2017 è stata soppressa la possibilità di detrarre l’Iva con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, ed è stato introdotto il termine “annuale” - vi è quella delle fatture a cavallo d’anno.

Tanto che in molti casi le software house associate ad AssoSoftware, nel tempo, hanno dovuto rendere più flessibili i propri gestionali per consentire, “a richiesta”, la detrazione dell’Iva per le fatture passive a cavallo d’anno emesse dal cedente/prestatore nel mese di dicembre, ricevute e registrate dal cessionario/committente nei primi giorni di gennaio dell’anno successivo.

A livello strettamente normativo, l’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, attualmente in vigore, stabilisce che l’importo della detrazione debba essere quello determinato:

  • sulla base delle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, con riferimento ai documenti di acquisto di cui è in possesso;
  • sulla base dei documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

In relazione alla seconda fattispecie, la facoltà di detrarre l’Iva nel mese precedente, qualora la fattura sia stata registrata entro il 15 del mese successivo, non si applica ai documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese di gennaio.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 1/E del 17 gennaio 2018, si è da tempo espressa sull’argomento con una conferma generalizzata a tale limitazione alla detrazione, laddove nel suo documento interpretativo non vi è alcuna apertura neppure per le fatture differite che, per loro natura, vengono predisposte e trasmesse nei primi quindici giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Con disappunto di molti stakeholders che, in taluni casi, hanno deciso di non aderire all’interpretazione ufficiale dell’Agenzia (che - ricordiamo - non è vincolante per il contribuente), chiedendo alle software house di rendere non bloccante il controllo che impedisce la detraibilità per le fatture passive riferite al mese di dicembre, ricevute a inizio gennaio. Esponendosi così, tuttavia, al rischio di importanti contenziosi con l’amministrazione finanziaria.

La situazione sembrava potesse cambiare grazie anche alla spinta recente della Tribunale dell’Unione europea che, con la sentenza T-689/24, aveva espresso un parere parzialmente discordante rispetto alla prassi rigida dell’Agenzia.

Tuttavia l’efficacia della citata sentenza del Tribunale Ue è stata sospesa definitivamente e al momento è soggetta a riesame. Infatti, la Corte di Giustizia Ue, con la decisione del 26 marzo 2026 (causa C-167/26 RX), ha accolto la proposta del Primo Avvocato generale e ha aperto in via eccezionale un procedimento per rivedere e potenzialmente modificare o annullare la sentenza del Tribunale.

Nonostante ciò, sono comunque in arrivo a livello nazionale due novità importanti. Lo schema del decreto legislativo Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, dovrebbe eliminare le restrizioni introdotte nel 2017 per le fatture a cavallo d’anno e raddoppiare i termini per il recupero dell’imposta.

Le novità principali approvate prevedono, infatti:

  • il raddoppio dei tempi di detrazione, per cui il contribuente disporrà di due anni di tempo, fino alla dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile, per registrare le fatture d’acquisto e quindi per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva;
  • l’eliminazione dell’attuale vincolo del “periodo d’imposta” per cui oggi, se si riceve a gennaio una fattura datata dicembre dell’anno precedente, l’Iva non può essere retro-imputata. In questo modo non vi sarà più il rischio di dover rinunciare alla detrazione nel mese di dicembre, a causa di ritardi di trasmissione nello Sdi.

Con soddisfazione anche per le software house, i cui reparti di assistenza in molti casi in questi anni hanno dovuto documentare ai propri clienti che i vincoli che limitano la detrazione per le fatture a cavallo d’anno, presenti nelle procedure, sono coerenti con la normativa vigente e operano esclusivamente a tutela del contribuente. Vincoli che verranno eliminati non appena il testo di legge sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

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