In caso di contestazione di fatture false, l’onere probatorio che, per legge, incombe in capo all’Amministrazione finanziaria si ritiene assolto ove, mediante elementi indiziari incontrovertibili raccolti anche dalla polizia giudiziaria, l’ufficio accertatore dimostri, da un lato, la non operatività dei fornitori e, dall’altro, la mancata diligenza dell’acquirente nella scelta dei propri fornitori.

Sono queste le principali conclusioni a cui è giunta la Cgt di Milano con la sentenza n. 433/2026, sezione...

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