Con la sentenza T-689/24 dell’11 febbraio il tribunale dell’Unione europea ha affermato un principio – relativo alla detrazione dell’Iva sulle fatture ricevute a cavallo d’anno – in contrasto con la circolare 1/E/2018 dell’agenzia delle Entrate, nella quale, richiamando la sentenza C-152/02, venivano indicati due presupposti in contemporanea per il diritto alla detrazione: esigibilità dell’imposta e possesso della fattura. Il 10 marzo scorso l’Avvocato Generale della Cgue ha depositato una proposta di riesame della sentenza T-689/24: la Corte, valutato il fumus, dovrà decidere se riaprire il caso ed emettere una nuova e diversa sentenza. In funzione del momento di ricezione del documento (entro il medesimo anno in cui l’operazione si considera effettuata ovvero nell’anno successivo) si possono avere diverse casistiche.
Presupposti per l’esercizio della detrazione
Con la circolare 1/E del 17 gennaio 2018 l’agenzia delle Entrate, richiama la Corte di Giustizia Ue (sentenza in causa C-152/02), la quale aveva affermato che, per esercitare il diritto alla detrazione occorre la contemporanea presenza di due presupposti:
1) che si sia verificata l’esigibilità dell’imposta (coincidente con il momento di effettuazione...


