1. In sintesi

Il nuovo regolamento per la rendicontazione delle spese da parte di imprese che beneficiano di fondi cofinanziati dall’Unione Europea, entrato in vigore il 23 maggio 2025 con il Dpr 10 marzo 2025, n. 66, introduce significative novità rispetto alle previsioni contenute nel Dpr 5 febbraio 2018, n. 22, (che continua ad applicarsi solo ai programmi del periodo 2014–2020) ed offre un riferimento omogeneo per tutti i principali strumenti finanziari.

L’intervento si propone di esaminare gli aspetti più significativi del provvedimento segnalando le principali novità e le loro implicazioni per le imprese.

2. Principi generali e requisiti base di ammissibilità delle spese

Il decreto contiene le disposizioni attuative che delineano i criteri per l’ammissibilità della spesa nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente - utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi e strumenti finanziari o mediante una combinazione degli stessi - in attuazione del Regolamento (Ue) 2021/1060.

Si tratta delle seguenti misure (articolo 1):

  • Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr);
  • Fondo sociale europeo Plus (Fse+);
  • Fondo per una transizione giusta (Jtf);
  • Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Feampa);
  • Fondi relativi a migrazione, sicurezza e frontiere.

Una delle novità più significative è rappresentata dalla semplificazione delle procedure di rendicontazione.

L’obiettivo del Legislatore è stato quello di limitare gli oneri amministrativi per le imprese – che potranno così concentrarsi maggiormente sulle attività progettuali, riducendo i tempi e i costi associati alla gestione amministrativa - e migliorare l’efficienza del processo di gestione dei fondi.

Il decreto elenca (articolo 2), in modo puntuale, le tipologie di spesa finanziabili, a condizione che rispettino precisi criteri.

Per considerare una spesa ammissibile, se a costi reali, occorre che la stessa sia;

  • pertinente rispetto all’operazione finanziata;
  • effettivamente sostenuta nel periodo ammesso;
  • adeguatamente documentata;
  • tracciabile e verificabile (escluse spese in contanti non giustificate);
  • registrata correttamente in contabilità.

Nel caso in cui si tratti di spesa ammissibile, non a costi reali, oltre all’indispensabile tracciabilità e alla loro realizzazione nel periodo ammesso, è necessario che l’operazione sia stata selezionata dall’Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

Rispetto alla versione previgente il regolamento introduce altresì anche nuove regole per la determinazione delle spese ammissibili.

Le imprese dovranno ora garantire che gli oneri siano direttamente collegate al progetto e siano stati effettivamente sostenuti durante il periodo di eleggibilità.

La puntualità nella definizione delle spese ammissibili mira a prevenire possibili abusi e a garantire che i fondi europei siano utilizzati in modo efficiente e trasparente.

3. Struttura del Dpr 66/2025 e principali novità rispetto al Dpr 22/2018

Una prima differenza, rispetto alle disposizioni contenute nel Dpr 22/2018, riguarda l’ampliamento dell’ambito di applicazione: il nuovo testo disciplina un numero maggiore di fondi cofinanziati dalla Ue per il periodo 2021–2027 (articolo 3) con regole comuni anche per quelli gestiti da Ministeri e non solo dalle Regioni, rafforzando l’armonizzazione tra i diversi programmi.

Sono state potenziate le opzioni di semplificazione che permettono ai beneficiari – in particolare pubbliche amministrazioni, imprese e soggetti del terzo settore – di rendicontare alcune tipologie di spesa in modo più rapido e trasparente, tramite costi standard, importi forfettari o tariffe predefinite.

Questo approccio, già sperimentato in altri strumenti come il Pnrr, mira a ridurre il carico burocratico e a migliorare l’efficacia degli interventi regionali.

Ammissibilità delle spese in forma di sovvenzione 

Il provvedimento ricomprende (articolo 4) le tipologie di elargizione previste dal Regolamento (Ue) 2021/1060, incluse le sovvenzioni condizionate.

Estremamente significativa, dal punto di vista operativo, è la distinzione operata tra il personale dipendente e il personale esterno (senza contratto subordinato).

Per i costi diretti del personale, si applicano le disposizioni dell’articolo 55 del regolamento Ue. In sostanza, nei casi di utilizzo del costo medio annuo lordo (quoziente 1720) o del costo medio orario mensile lordo, vengono inclusi nel calcolo anche le retribuzioni in natura, le indennità aggiuntive, i premi, lo straordinario e gli oneri differiti.

Per il personale che lavora part-time su un progetto, il costo può essere calcolato come una percentuale fissa del tempo e del costo del lavoro, attestata da un documento rilasciato dal datore di lavoro; se l’incarico è full-time, la percentuale è pari al 100 per cento.

I costi indiretti possono, invece, essere determinati in forma forfettaria.

Contributi in natura e spese di ammortamento 

I contributi non monetari (articolo 5) risultano ammissibili se corrisposti sotto forma di:

  • forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili, anche se non supportati da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
  • indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un’operazione.

Risultano rimborsabili anche le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all’operazione (articolo 6), per le quali non e’ stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture e calcolate conformemente alla normativa vigente.

Per tutte le sovvenzioni è imposto il rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’articolo 67, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) 2021/1060.

Rimangono esclusi costi relativi ad attività non retribuite svolte da volontari.

Premi, credito d’imposta ed esonero contributivo 

Il decreto introduce nuove indicazioni su strumenti come i premi (articolo 7) - le cui modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal citato regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046 - il credito d’imposta (articolo 8), e l’esonero contributivo (articolo 9) che diventano forme di sostegno riconosciute e regolamentate.

In particolare, in caso di sostegno dei fondi concesso sotto forma di credito d’imposta, l’importo corrispondente al beneficio riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

  • il credito di imposta e’ previsto e disciplinato da specifiche disposizioni normative nazionali;
  • il credito d’imposta e’ concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
  • la concessione del credito d’imposta avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

Qualora i fondi vengano erogati attraverso un esonero dal versamento dei contributi, l’importo della franchigia effettivamente accordata e utilizzata dal beneficiario può essere considerata ammissibile a finanziamento, a condizione che l’esonero sia :

  • previsto e regolamentato da specifiche norme nazionali;
  • finalizzato a sostenere iniziative utili al conseguimento degli obiettivi previsti dal programma;
  • concesso in conformità con le disposizioni in materia di aiuti di Stato, ove applicabili.

Concetto di spesa riferibile all’operazione e tutela di particolari settori 

Il regolamento dopo aver delineato la nozione di spesa “connessa” con l’operazione (articolo 11), ammettendo anche gli oneri sostenuti dalla Pa, purché previsti dall’operazione stessa e approvate dall’Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, estende e chiarisce le spese ammissibili per interventi legati all’inclusione sociale (articolo 12) - riconoscendo anche l’ammissibilità delle indennità di partecipazione per i destinatari, inclusi i casi in cui il costo totale dell’operazione sia inferiore a 200.000 euro - alla lotta alla deprivazione materiale (articolo 13), e alla presa in carico sociosanitaria (articolo 14).

Spese non ammissibili 

Rimane escluso (articolo 15) ai fini del sostegno nel contesto dei predetti fondi, il rimborso dei costi sostenuti per multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, relative a ritardi nei pagamenti nonchè per le spese relative ad operazioni escluse dall’ambito di applicazione di ciascun fondo.

In particolare non sono ammissibili nel contesto dei fondi in argomento:

a) i deprezzamenti e le passivita’;

b) gli interessi di mora;

c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u), Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58. Ci si riferisce alle perdite derivanti da fluttuazioni valutarie, commissioni bancarie e costi legati a operazioni speculative su strumenti finanziari;

d) spese strettamente connesse al trasferimento di attività produttive da un paese dell’Unione Europea a un altro (delocalizzazione), secondo quanto stabilito dalla normativa Ue;

e) acquisti di immobili, terreni o infrastrutture che non rispettano i criteri fissati, in particolare nel caso del Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+), salvo casi specifici in cui tali investimenti sono essenziali e proporzionati agli obiettivi dell’intervento.

Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse 

Viene sostanzialmente confermata l’ammissibilità dell’Iva - solo nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (Ue) 2021/1060, e solo se non è recuperabile dal beneficiario, nel rispetto delle normative sugli aiuti di Stato, quando applicabili - per operazioni con un importo inferiore a 5 milioni di euro (articolo 16), mentre permangono, tra gli operatori, le incertezze nei casi di Iva potenzialmente recuperabile sotto il profilo del rispetto del divieto di “doppio finanziamento”.

Per le altre imposte e tasse si applicano le precedenti disposizioni di ammissibilità in caso di non recuperabilità.

Sono inoltre considerate ammissibili le seguenti spese, se strettamente connesse all’attuazione dell’operazione:

consulenze legali e notarili;

  • costi per contenziosi, anche stragiudiziali;
  • perizie tecniche o finanziarie;
  • servizi di contabilità e revisione, se richiesti dal programma o dall’Autorità di gestione

Se il progetto richiede l’apertura di conti bancari, anche le spese connesse alla loro gestione, comprese le commissioni bancarie, possono essere ammesse a finanziamento.

Le spese per garanzie rilasciate da banche, assicurazioni o altri soggetti finanziari sono considerate ammissibili, se richieste dalla normativa o dalle disposizioni dell’Autorità di gestione.

Acquisto di materiale usato 

Rispetto al passato, in caso di acquisto di materiale usato (articolo 17) viene ridotto da sette a cinque anni il periodo entro cui il bene non deve aver beneficiato di contributi pubblici nazionali o europei. Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e medie imprese (Pmi), il periodo sopracitato puo’ essere ridotto a tre anni previa valutazione dell’Autorita’ di gestione.

Restano confermate le condizioni affinché la spesa possa essere ritenuta finanziabile relativamente agli obblighi documentali imposti al venditore, alla congruità del prezzo ed ai requisiti tecnici del prodotto.

Acquisto di terreni e di edifici 

Anche l’investimento in terreni può essere considerato spesa ammissibile (articolo 18) a condizione che assuma una connessione diretta con l’operazione finanziata. La percentuale rappresentata dall’acquisto del bene immobile non può eccedere il 10% della spesa totale ammissibile del progetto, elevata al 15% per aree degradate o ex industriali con edifici.

La valutazione del valore del terreno va certificata da una perizia giurata di un esperto qualificato e indipendente. Tuttavia, i limiti percentuali non si applicano nel caso in cui:

  • l’acquisto è giustificato e autorizzato;
  • il terreno è destinato a uso specifico e non agricolo (salvo casi particolari);
  • l’acquirente è un soggetto pubblico o equivalente.

Allo stesso modo, anche l’acquisto di immobili costruiti (articolo 19) può essere ritenuta spesa ammissibile ai programmi finanziati dall’Unione Europea.

In questo caso, oltre alla riferibilità diretta dell’investimento con l’operazione finanziabile, ed alla necessaria perizia giurata che attesti il valore di mercato e la necessita di acquisire la documentazione attestante la conformità urbanistica e paesaggistica dell’immobile (o le irregolarità da sanare), occorre che l’immobile:

  • non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici nei cinque anni precedenti (nella precedente disciplina l’immobile non doveva essere oggetto di contributi pubblici nazionali o europei nei dieci anni precedenti);
  • deve essere utilizzato per gli scopi e per la durata previsti dal progetto;

Locazione finanziaria 

E’ riconosciuta l’ammissibilità anche delle spese sostenute in forma pluriennale, la spesa per la locazione finanziaria semplice i per noleggio, purché direttamente connessa con l’operazione; pertanto rimangono finanziabili i canoni di leasing operativo, i contratti di noleggio a lungo termine e gli abbonamenti a software, eccetera (articolo 20).

Nel dettaglio, affinché la spesa sostenuta per la locazione finanziaria (leasing) possa essere meritevole di finanziamento comunitario le condizioni sono dettagliate nel regolamento e prevedono specifici obblighi per il soggetto concedente ed il soggetto utilizzatore.

Assistenza tecnica, gestione e monitoraggio 

Oltre all’ammissibilità della spesa in funzione della dell’ubicazione delle operazioni (articolo 21), nonché alla stabilità dell’ investimenti in infrastrutture o produttivo, (articolo 22) particolare attenzione è riservata al rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità regionali, attraverso il riconoscimento di un ventaglio più ampio di spese legate alla gestione, monitoraggio, comunicazione e assistenza tecnica (articoli 23 e 24), strumenti fondamentali per garantire un’attuazione efficace e trasparente dei programmi regionali.

4. Possibili implicazioni per le imprese

In conclusione, il nuovo regolamento per la rendicontazione delle spese da parte di imprese che beneficiano di fondi cofinanziati dall’Unione Europea introduce importanti novità volte a semplificare le procedure, rafforzare i controlli e migliorare la trasparenza.

Gli enti finanziati dovranno, pertanto, adeguarsi rapidamente a queste nuove regole per garantire una corretta gestione dei fondi e il successo dei loro progetti.

Restano, a parere di chi scrive, alcune criticità, come, per esempio, i dubbi già sollevati tra gli operatori, circa l’Iva recuperabile, nonché il divieto di trattenuta nei casi di intervento sostitutivo da parte della Pa.

In definitiva, con l’auspicio che vengano emanate indicazioni chiare e uniformi per dirimere incertezze nella fase di attuazione delle operazioni, riteniamo che le imprese saranno chiamate ad investire nella formazione del personale e nell’aggiornamento delle procedure gestionali: ciò, non solo al fine di una più proficua collaborazione con i professionisti accertatori, ma anche di limitare l’applicazione di penalità garantendo la continuità dei flussi finanziari provenienti da fonte comunitaria.

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