Adempimenti

Sedi multiple e cambi di domicilio: i casi critici per il fondo perduto nei Comuni colpiti da calamità

Ha diritto al contributo chi risiede in un Comune colpito da calamità già prima del Covid-19

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di Gabriele Ferlito


L’articolo 25, comma 4, del Dl 34/2020 prevede che il contributo a fondo perduto spetti in
ogni caso - nella misura minima se non c’è calo di fatturato, oppure in proporzione alla
riduzione di fatturato qualunque essa sia, ferma restando la misura minima se superiore - nei confronti dei soggetti che, a far data dall’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la
sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da questi eventi i cui stati di emergenza
erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (quindi al 31 gennaio 2020).

Con riferimento a questa “via semplificata” al contributo, l’agenzia delle Entrate non ha fornito alcun chiarimento nella circolare 15/E/2020. Tuttavia sussistono alcuni dubbi interpretativi che andrebbero sciolti.

Qual è la sede operativa

Anzitutto, con riferimento alle imprese, la norma fa riferimento alla sede operativa, che deve intendersi come il luogo dove l’attività di impresa viene concretamente svolta, a prescindere dalla sede legale. In genere non è difficile identificare la sede operativa dell'impresa, ma in alcuni casi potrebbero sorgere dei dubbi sulla corretta identificazione di tale luogo. Ad esempio, la sede operativa di una società di gestione immobiliare coincide con la sede legale oppure con i luoghi in cui si trovano gli immobili? La risposta corretta dovrebbe essere la prima, dato che l’attività aziendale è rappresentata dalla gestione del patrimonio immobiliare e quest’ultimo ne rappresenta solo l’oggetto.

Inoltre, non è stato chiarito cosa accade nel caso in cui un'impresa abbia più sedi operative, di cui solo alcune localizzate nei Comuni colpiti dalla calamità. Data la “ratio” agevolativa della disposizione, sarebbe opportuno che, anche in tal caso, l'impresa possa godere dell'accesso“facilitato” al contributo a fondo perduto.

Il cambio di sede o domicilio

Un altro aspetto non chiaro riguarda le ipotesi in cui il soggetto sposti il proprio domicilio fiscale o la sede operativa al di fuori del Comune calamitato successivamente all'evento emergenziale. La norma chiede che il “radicamento” nei Comuni colpiti da calamità (il cui stato di emergenza era ancora in atto al 31 gennaio 2020) sussista a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso.

La formulazione sembra pertanto ammettere alla “via semplificata”solo chi risulta basato in tali Comuni già al momento dell'evento nonché alla data di presentazione della domanda. Pertanto chi aveva la sede in un Comune calamitato alla data dell'evento, ma in seguito la sposta in un Comune non calamitato, non sembra possa accedere al calcolo semplificato per il contributo a fondo perduto.

Ma cosa accade se un soggetto aveva la sede operativa in un Comune calamitato alla data dell'evento e in seguito ha deciso di spostarla in un altro Comune, anch'esso calamitato ma a causa di un evento diverso? La norma non sembra richiedere che il “radicamento” permanga nello stesso Comune calamitato dalla data dell’evento e fino alla presentazione della domanda per il contributo. Ma anche su questo punto sarebbe opportuno un chiarimento.

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