Nel rigo LM21 al campo 4 occorre indicare il codice attività secondo la classificazione Ateco 2025. Tuttavia, l’indicazione è meramente descrittiva, non rilevando nei righi seguenti

Articolo 1, commi dal 54 a 89, legge 190/2014

Questo articolo è tratto dalla Guida del Sole 24 Ore “Redditi delle Persone fisiche, casi pratici di compilazione” di Paola Bonsignore e Sonia Pucci, in edicola dal 21 maggio e disponibile online su: https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/24orepro/redditi-delle-persone-fisiche-casi-praitci-di-compilazione.html

Le persone fisiche che percepiscono redditi di lavoro autonomo o d’impresa che hanno aderito al cosiddetto regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi dal 54 a 89, legge 190/2014 e successive modificazioni, dovranno compilare il quadro LM sezione III ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva da versare.

Regime forfettario

Dal 2020 le persone fisiche che esercitano un’attività di lavoro autonomo o di impresa accedono al regime forfettario se nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro, e
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 Dlgs 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c bis), Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi dell’articolo 61 del citato decreto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 Tuir (prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari).

A tal proposito, la circolare ministeriale...

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