Adempimenti

Forfettari, primo appuntamento con e-fattura ed esterometro

Entro il 13 luglio l’invio «immediato» per operazioni effettuate il 1° del mese. Il nuovo obbligo porta con sé l’esterometro, che non ha esimenti a livello di sanzioni

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Due giorni ancora per la trasmissione allo Sdi della fattura elettronica immediata relativa alle operazioni effettuate (in senso Iva) il 1° luglio scorso. Il termine ultimo di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione riguarda per la prima volta anche gli operatori forfettari e gli altri soggetti in “regime di franchigia” (secondo la terminologia comunitaria) e quindi anche gli operatori in regime di vantaggio e quelli nel regime opzionale di cui alla legge 398/1991. Per questi soggetti, infatti, il Dl 36/2022 (convertito nella legge 79/2022) ha disposto la soppressione dell’esonero dall’e-fattura, qualora abbiano superato nell’anno precedente un volume di ricavi/compensi, ragguagliato ad anno, di 25mila euro.
Resta fissato al 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione il termine finale per l’emissione della fattura differita in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972 (Ddt per le cessioni di beni e idonea documentazione per le prestazioni di servizi).

Fattura differita per operazioni effettuate a giugno

Stante la formulazione dell’articolo 18 del Dl 36/2022 si potrebbe dedurre che non vadano necessariamente documentate con e-fattura le operazioni effettuate a giugno e per le quali si decida di emettere fattura differita entro il 15 luglio. Infatti, l’articolo 18 citato – al comma 2 – si limita a eliminare dal testo dell’articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015 l’esonero dalla fatturazione elettronica per i forfettari e i soggetti assimilati e – al comma 3 – dispone che tale soppressione si applica dal 1° luglio.Premesso che, per i forfettari, la facoltà di emettere fattura elettronica è sempre ammessa – ed è anzi consigliabile –, servirebbe un chiarimento ufficiale sulla possibilità di non fare la e-fattura nel caso di operazioni effettuate a giugno per cui si emetta fattura differita entro il 15 luglio. Non pare infatti così scontato che possa mutuarsi quanto affermato nella Faq 20/2018 in vista dell’avvio generalizzato della fatturazione elettronica, dato che la norma (articolo 1, comma 916, legge 205/2017) si riferiva espressamente alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019.

Le note di variazione emesse dal 1° luglio

Della Faq 20/2018 si ritiene che sia invece condivisibile il principio per cui dev’essere elettronica la nota di variazione emessa dal 1° luglio, ancorché riferita a un’operazione precedente documentata con fattura cartacea.

Le sanzioni

Nel primo periodo di applicazione il nuovo obbligo è accompagnato da un regime sanzionatorio moderato. È infatti previsto che non si applichino le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, Dlgs 471/97 per il terzo trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre). Ciò però, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione (anche da tale riferimento, peraltro, sembra potersi desumere che il driver per l’adempimento in modalità elettronica sia rappresentato dal momento impositivo Iva). Nessuna moratoria è ovviamente prevista per quei forfettari che continuano a emettere fattura cartacea e che passeranno all’e-fattura solo dal 1° gennaio 2024. Per questi soggetti e, una volta scaduto il periodo di grazia, anche per i forfettari già in modalità elettronica, eventuali violazioni dell’obbligo di fatturazione implicano l’irrogazione della sanzione da 250 a 2mila euro, sempre che la violazione non abbia influito sulla determinazione del reddito.

I riflessi sull’esterometro

Il transito alla fatturazione elettronica non implica alcun cambio nella numerazione delle fatture e riguarda anche gli scambi di beni con San Marino.La nuova modalità di fatturazione, però, porta con sé l’obbligo dell’esterometro, nel rispetto dei relativi termini. Ossia entro il termine previsto per l’emissione della fattura, nel caso delle operazioni attive, ed entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione delle fatture passive (fornitore Ue) o d’effettuazione dell’operazione (fornitore extraUe). Le violazioni all’esterometro non beneficiano tuttavia di alcuna esimente in caso di mancata esecuzione della comunicazione nei tempi dovuti. Si tratta di una distonia che andrebbe rimediata, essendo poco logico disapplicare la sanzione se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello d’effettuazione, ma punire l’inevitabile conseguente inadempimento comunicativo. Al pari degli altri operatori, comunque, anche i forfettari non comunicano:
- le operazioni per le quali è emessa bolletta doganale;

- quelle per cui è emessa o ricevuta fattura elettronica via Sdi;

- quelle relative agli acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti all’estero e d’importo non superiore a 5mila euro per singola operazione (analoga esclusione, si badi bene, non riguarda le operazioni attive extraterritoriali).

Le situazioni tipo

Il nuovo adempimento scattato dal 1° luglio

Il caso
Un professionista ha aperto la partita Iva a inizio 2022 e applica il regime forfettario. Dal 1° luglio è tenuto all’obbligo di fatturazione elettronica? A tal fine ha rilevanza l’ammontare dei compensi percepiti? In caso negativo, da quando subentra l’obbligo?
La soluzione
Il professionista non pare obbligato. La norma stabilisce infatti che è tenuto chi nell’anno precedente (il 2021) ha superato la soglia dei 25mila euro di ricavi/compensi. L’obbligo scatterà dal 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi 2022/2023 (in costanza di regime).

Il caso
Un forfettario che dal 1° luglio è tenuto alla fatturazione elettronica può continuare a gestire l’integrazione per le operazioni in reverse charge interno (ad esempio, servizi di pulizia) in modalità cartacea? Diversamente, quale «Tipo documento» va utilizzato?
La soluzione
Sì, i forfettari (così come anche i contribuenti in regime ordinario) possono continuare a gestire il reverse charge interno in modalità cartacea.È comunque possibile adottare la soluzione elettronica, inviando allo Sdi un TD16.

Il caso
Un forfettario che dal 1° luglio è tenuto alla fatturazione elettronica può continuare a emettere fattura cartacea nei confronti di clienti esteri? L’operazione va comunicata ai fini esterometro?
La soluzione

Sì, le fatture verso clienti esteri possono essere cartacee. L’operazione va però comunicata ai fini esterometro mediante il file Xml che si usa normalmente per la fattura elettronica. L’utilizzo facoltativo dell’e-fattura via SdI “assorbe” l’esterometro.

Il caso
Un forfettario che dal 1° luglio è tenuto alla fatturazione elettronica effettua acquisti extraterritoriali (ad esempio, per pernottamenti in alberghi o acquisti di carburante all’estero). Va fatta integrazione o autofattura? E l’esterometro?
La soluzione

Gli acquisti extraterritoriali non rilevano ai fini Iva in Italia. Pertanto, i documenti vanno semplicemente conservati (e non va fatta alcuna integrazione/autofattura). Il file Xml a fini esterometro va inviato solo se la singola operazione supera 5mila euro.

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