La situazione economica critica delle famiglie, dovuta anche all’aumento del costo delle utenze domestiche, ha spinto il Governo a innalzare anche per il 2022 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti.

La previsione normativa contenuta nell’articolo 12 del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) presenta, tuttavia, delle sostanziali differenze rispetto alle norme di contenuto analogo che si sono susseguite in questi ultimi due anni. La stessa non si limita, infatti, a innalzare a 600 euro il valore dei fringe benefit esenti (nel 2020 e 2021 l’importo esente era stato “solo” raddoppiato a 516,46 euro), ma prevedendo una deroga a quanto stabilito dall’articolo 51, comma 3, del Tuir innovativamente riconosce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche alle «somme erogate o rimborsate» ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

La particolare formula utilizzata dall’Esecutivo che deroga, solo per quest’anno, al contenuto dell’articolo 51, comma 3, del Tuir porta ad alcune considerazioni.

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir è finalizzato, da un lato, a fornire i criteri per quantificare il valore dei fringe benefit dati ai dipendenti e, dall’altro, a ricordare che di regola non concorre a formare il reddito «il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro». Nell’ipotesi in cui si superi anche solo di un euro tale importo tutto il valore dei compensi in natura erogati concorre a formare il reddito dei dipendenti che ne beneficiano, con riflessi sia sulle imposte a carico dei lavoratori, sia sulla contribuzione dovuta da aziende e dipendenti.

Ora, poiché l’articolo 12 del decreto Aiuti bis usa la formula «limitatamente al periodo di imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir» pare che lo stesso legittimi la disattivazione del criterio della franchigia che, come visto, caratterizza ordinariamente il comma 3 dell’articolo 51. In pratica, sembrerebbe possibile che, vista la deroga non limitata al solo importo ma all’intero comma 3, solo per quest’anno una volta superata la franchigia esente di 600 euro si possa assoggettare a tasse e a contribuzione solo la differenza rispetto ai 600 euro e non l’intero importo che includa anche i 600 euro di benefit o rimborsi.

Questa interpretazione letterale della norma porterebbe a una notevole semplificazione gestionale e applicativa e permetterebbe di agevolare (anche indirettamente) con il “nuovo” intervento di welfare anche quei dipendenti già destinatari di auto aziendale (perché, ad esempio, venditori e simili) ovvero beneficiari di altri benefit che erodono la soglia, anche se ora è ampliata, come i premi assicurativi delle assicurazioni extra professionali.

Si evidenzia che la previsione di oneri di spesa indicati nell’articolo 12, comma 2, dell’Aiuti bis sembrerebbe teoricamente compatibile con una interpretazione di questo tipo. Per i due anni (2022 e 2023) sono previsti, infatti, circa 93 milioni di spesa mentre nel 2020, quando la normativa aveva stabilito il raddoppio a 516 euro della franchigia dei fringe benefit (considerando solo 73 euro di differenza annui a dipendente fra soglia del 2020, 2021 e 2022) erano stati previsti dal D. 104/2020 circa 13 milioni.

LA SCHEDA

La disposizione

L’articolo 12 del Dl 115/2022 ha portato a 600 euro il valore dei fringe benefit erogati quest'anno ai dipendenti, contro i 516,46 euro previsti nel 2020 e 2021.

Le novità

La disposizione, per venire incontro alle difficoltà conseguente all'impennata dei prezzi delle materie prime, ha riconosciuto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. In base alla lettura della norma, inoltre, in caso di superamento della franchigia dovrebbe essere soggetta a tassazione solo la somma eccedente il tetto massimo di spesa

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