In tema di operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a una frode carosello, una volta che l’amministrazione finanziaria fornisce un quadro indiziario grave, preciso e concordante – desunto dalla natura di “cartiera” del fornitore e dal suo collegamento con altri soggetti dello schema fraudolento – l’onere della prova si sposta sul contribuente, tenuto a dimostrare non solo l’effettività della transazione, ma anche la propria buona fede e la diligenza dell’operatore accorto. I documenti...

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