Imposte

Garanzia del destinatario sull’importazione di Dpi esentati da Iva e dazi

L’Ue conferma l’esonero dal dazio e dall’Iva per l’importazione di mascherine ed altri Dpi

L’Unione europea conferma l’esonero dal dazio e dall’Iva per l’importazione di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale (Dpi), subordinando il beneficio a precise condizioni di utilizzo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Il regolamento Ue 1186/08 e la direttiva Iva 2006/112, subordinano infatti l’applicazione delle franchigie a precise decisioni, da adottarsi da parte della Commissione Ue su sollecitazione di uno o più Stati membri. In questo quadro, proprio perché attivata sul punto con la decisione 2020/491 del 3 aprile 2020, l’esecutivo unionale ha confermato la prassi già in uso in molti Paesi, tra i quali l’Italia, chiarendo i contorni della relativa disciplina esecutiva.

Le esenzioni da dazi e Iva

L’esecuzione di questa decisione è stata data dall’agenzia delle Dogane e Monopoli con la direttoriale 107042/20, per cui sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’ Iva le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da Covid-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche (enti statali o organismi di diritto pubblico),di organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali e delle unità di pronto soccorso. Inoltre, le esenzioni si applicano alle sole merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite o a rischio o impegnate nella lotta contro la pandemia, anche se restano nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione.

Le operazioni esenti

Sul piano operativo e pratico, le operazioni della società sono esenti per legge e non necessitano di autorizzazione preventiva, sebbene sottoposte a rigorosa verifica all’atto dello sdoganamento. Per l’importazione, infatti, va prodotta un’autocertificazione con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti esentati e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità di distribuzione gratuita ammesse alla franchigia. Lo stesso vale se ad operare sia un importatore diverso dal destinatario finale della merce avente diritto all’esenzione, che comunque dovrà produrre una autocertificazione analoga.

Il tema delle franchigie è parallelo a quello dello svincolo diretto e celere introdotto con l’ordinanza n. 6/2020 del commissario straordinario e meglio chiariti dall’Agenzia negli ultimi giorni con la pubblicazione di Faq.

Mercato rallentato

In effetti, ed ormai è chiaro, quella dello svincolo diretto e celere appare essere l’unica modalità operativa in concreto consentita per importare questi prodotti senza incorrere nella requisizione della merce, pratica che, se da un lato impedisce speculazioni, dall’altro, soprattutto nelle scorse settimane, ha ingessato il mercato rallentando fortemente l’approvvigionamento di materiali utili.

Resta dunque il tema della commercializzazione di questi prodotti, nell’ambito della quale occorre fare massima attenzione e che in dogana si risolve, essenzialmente, nell’importazione di Dpi da parte di soggetti che, per numero congruo e che non palesino finalità speculative, già sono in grado di dimostrare l’avvenuta vendita delle merci a soggetti legittimamente beneficiari delle stesse.

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