Diritto

Gestione anticipata della crisi d’impresa: sindaci in prima linea dopo l’addio all’allerta

I professionisti devono segnalare gli squilibri e chiedere misure tempestive. Nella composizione negoziata è necessario vigilare sulle decisioni dei manager

di Claudio Ceradini

Obblighi di vigilanza rafforzati per i sindaci nella gestione precoce della crisi. Da quando le allerte hanno lasciato il campo alla valutazione dell’imprenditore, l’organo di controllo è divenuto uno dei cardini della diagnosi tempestiva e del percorso di risanamento, sia prima dell’accesso alla composizione negoziata che nel corso delle trattative. È la lettura che emerge dalla relazione dell’ufficio del massimario della Corte di Cassazione sul nuovo Codice della crisi dello scorso 15 settembre.

Rispetto ai tradizionali obblighi di vigilanza previsti dall’articolo 2403 del Codice civile, con il nuovo Codice diventa centrale, perlomeno con riferimento alla diagnosi delle difficoltà, la verifica della disponibilità e del concreto funzionamento dell’assetto amministrativo e contabile, il cui perimetro è oggi più definito. L’articolo 3 precisa che l’assetto, per essere adeguato, deve (almeno) consentire di rilevare due ordini di informazioni, consuntive e previsionali:

1 le prime sono costituite dagli squilibri ed economico-finanziari premonitori della crisi e dai segnali specifici, elencati al quarto comma (indebitamento patologico verso dipendenti, fornitori e banche, e creditori qualificati), e non richiedono molto altro rispetto ad una ordinata e tempestiva gestione contabile;

2 il quadro previsionale è invece più delicato, e deve consentire di giudicare la capacità di servire regolarmente il debito in un orizzonte temporale allungato a 12 mesi, rispetto ai precedenti sei, e di alimentare il test pratico previsto all’articolo 13, comma 2.

La verifica dei dati

È onere dell’organo di controllo vigilare sulla disponibilità, correttezza tecnica ed affidabilità dei dati, tra cui quello previsionale costituisce la vera architrave della diagnosi dello stato di salute dell’impresa. Si aggiunga l’obbligo di banche e creditori qualificati di comunicare anche all’organo di controllo la modifica o la revoca delle linee di affidamento e l’omissione di versamento di imposte e contributi per importi anche modesti, e si comprende come i sindaci siano diventati la chiave di volta endosocietaria della diagnosi precoce.

Come precisa la relazione della Cassazione, il quadro informativo di cui i sindaci dispongono consente loro di segnalare consapevolmente all’organo gestorio l’insorgere dei segnali di crisi, pretendendone una reazione, almeno progettuale, rapida ed adeguata alle difficoltà, che potrà prevedere anche, se necessario, l’accesso alla composizione negoziata.

La composizione negoziata

Durante la composizione negoziata, in cui l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa, l’obbligo di vigilanza si estende ad aspetti specifici. In caso di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti non coerenti con il risanamento, i sindaci devono assicurarsi che gli amministratori informino compiutamente l’esperto.

Ove l’esperto segnali, anche ai sindaci, il proprio dissenso ritenendo l’operazione pregiudizievole per la trattativa o per i creditori, l’organo di controllo dovrà vigilare sulle decisioni degli amministratori, consapevole che l’operazione di cui sia iscritto nel registro delle imprese il dissenso dell’esperto non godrebbe della protezione da azione revocatoria.

Inoltre, se nel corso della trattativa l’imprenditore divenisse insolvente, dovrà prevalere nella gestione la tutela degli interessi e delle cause di prelazione dei creditori. I sindaci dovranno verificare che l’operato degli amministratori si orienti in questo senso, pur perseguendo ancora, se possibile, il risanamento.

Vigilanza e segnalazione

La tempestiva segnalazione agli amministratori e la vigilanza nella crisi sono per i sindaci il presupposto del contenimento della propria responsabilità nel successivo, deprecabile, dissesto. Tramontata l’esclusione da responsabilità conseguente alla tempestiva segnalazione prevista dalla prima versione del Codice, rimane, ricorda la Suprema corte, solo la diligente vigilanza ad arginare il coinvolgimento patologico dell’organo di controllo.

I COMPITI DI VIGILANZA
Assetti organizzativi adeguati

I sindaci devono vigilare sulla concreta adozione da parte della società di assetti contabili ed organizzativi adeguati alla diagnosi precoce dell’emersione della crisi, che consentano di rilevare sia squilibri patrimoniali ed economico finanziari, sia la prevedibile inadeguatezza dei flussi finanziari disponibili ad adempiere alle obbligazioni assunte e in scadenza, in un arco di 12 mesi.
Composizione negoziata

I sindaci devono segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per accedere alla composizione negoziata. Devono inoltre valutare l’adeguatezza della risposta (che deve pervenire entro 30 giorni) relativa alle misure intraprese o previste per rimuovere le cause della crisi e risolvere il disequilibrio finanziario.
All’apertura della composizione negoziata devono dare all’esperto le informazioni utili per valutare la concretezza della prospettiva di risanamento.
Durante le trattative i sindaci vigilano sulla gestione, su pagamenti incoerenti rispetto al piano e sugli atti di straordinaria amministrazione pregiudizievoli, anche sulla base dell’informativa eventualmente ricevuta dall’esperto.
Segnalazioni

I sindaci ricevono segnalazione dai creditori pubblici qualificati dell’esistenza di debiti scaduti e di versamenti in ritardo, e dagli intermediari finanziari della variazione, revisione o revoca delle linee di affidamento.
Sono quindi destinatari di informazioni utili tra l’altro per valutare l’invio della segnalazione prevista dall’articolo 25-octies.
Test pratico

Il Codice della crisi prevede un test pratico, che consente una semplificata valutazione preliminare di perseguibilità del risanamento, e che per i sindaci è uno degli elementi di controllo obbligatorio dell’adeguatezza e del concreto funzionamento degli assetti contabili istituiti.
Va effettuato sulla base del rapporto tra debito scaduto e in scadenza e flussi finanziari prevedibilmente disponibili per onorare gli impegni assunti, tenendo conto della condizione dell’impresa e delle misure attuate o in corso.
Il risultato segnala il grado di difficoltà del risanamento:
valori fino a 2
evidenziano difficoltà contenute o risolvibili senza interventi specifici;

valori compresi tra 2 e 4 evidenziano un flusso finanziario inadeguato, che rende il risanamento dipendente dall’efficacia delle iniziative industriali adottate;

per valori superiori a 4 il risanamento richiede la cessione dell’azienda o altre iniziative in discontinuità.

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