1. Gestione separata Inps 2024: la circolare Inps

L’Inps, con circolare n. 24 del 29 gennaio scorso , ha diffuso le istruzioni relative alle aliquote contributive applicabili nel corrente anno ai redditi dei collaboratori e figure assimilate iscritti alla Gestione separata Inps e ai committenti. Tra le principali novità si segnalano le recenti istruzioni per i lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi e autonomi del settore dilettantistico, diffuse con la circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023, nonché la modifica dell’aliquota contributiva per il finanziamento dell’ISCRO (acronimo che sta per Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa), misura di sostegno sociale destinata ai lavoratori autonomi privi di Albo ed iscritti alla Gestione separata, ormai considerata strutturale (articolo 1, comma 149 e ss., della legge 213/2023 - legge di Bilancio 2024).

2. Soggetti interessati

È fondamentale premettere come la Gestione separata presso l’Inps sia stata istituita (con l’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995) allo scopo di estendere l’assicurazione generale obbligatoria (per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti ovvero che sarebbero stati successivamente (in virtù del decreto legislativo 103/1996) istituiti. Tale Gestione, pertanto, assumeva una sorta di “funzione di chiusura” del sistema, realizzando una sorta di universalizzazione della copertura pensionistica, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto riferita a tutte le categorie di lavoratori autonomi, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto riferita ad ogni attività esercitata, con eventuale pluralità di iscrizioni nelle ipotesi di pluralità di attività svolte. Tale ultimo passaggio è fondamentale perché consente di comprendere come la tutela previdenziale della Gestione separata si applichi contestualmente anche laddove vi sia esercizio di due o più attività, di cui solo una risulti coperta dal punto di vista assicurativo . Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si relaziona in termini non già di alternatività bensì di complementarità (si veda, in particolare, Cass. 23 marzo 2020, n. 7485), dando seguito all’introduzione, nel 2011, di specifica disposizione di interpretazione autentica (articolo 18, comma 12, del decreto legge 98/2011) dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 e definitivamente avvalorata da recenti pronunce della Corte costituzionale.

È, inoltre, importante osservare come tale finalità estensiva di natura soggettiva ed oggettiva si realizzi attraverso l’esclusivo riferimento alla norma fiscale. Infatti, i soggetti tenuti ad iscriversi a tale forma di assicurazione obbligatoria sono coloro che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Tuir nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L’obbligazione discende, pertanto, solo dalla mera percezione di un determinato tipo di reddito tratto dall’attività e non dall’attività svolta (come accade, per esempio, ai commercianti, artigiani ecc.). Ne segue che non esiste un minimale di versamento calcolato sul minimale di reddito. Corollario della funzionale impostazione di tale Gestione previdenziale, come sopra delineata, è la regola secondo la quale sono tenuti all’iscrizione non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla Cassa di previdenza professionale e restano, quindi, obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli Albi in funzione solidaristica (si veda, da ultimo, Cass. 3 marzo 2021, n. 5826), non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale . Sono, inoltre, obbligati ad iscriversi, dal 1° gennaio 2004, i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale, allorché il reddito annuo da essa derivante superi l’importo di euro 5.000,00 (articolo 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269). In merito all’obbligo di iscrizione di alcune tipologie di lavoratori sportivi, si veda diffusamente infra.

3. Le aliquote in vigore nel 2024

La principale novità concerne il finanziamento della nuova Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale ed Operativa, denominata ISCRO (istituita sperimentalmente con la legge di Bilancio 2021 – articolo 1, comma 386), destinata ai professionisti senza Albo. Per il 2024 tale aliquota è ridotta a 0,35 punti percentuali (era pari a 0,51). Il contributo è interamente a carico dei soli lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo (comma 1 dell’articolo 53 del Tuir), iscritti alla Gestione separata, non assicurati ad altre Gestioni di previdenza e non pensionati. L’aliquota ISCRO interessa anche gli amministratori di ente locale iscritti nella Gestione separata come liberi professionisti.

Di seguito le tabelle riferite alle aliquote contributive valide per il 2024.

4. Lavoratori sportivi iscritti nella Gestione separata

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021, nei settori dilettantistici sportivi i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale assicurata dalla iscrizione nella Gestione separata Inps. Con circolare 31 ottobre 2023, n. 88 l’Istituto previdenziale ha illustrato la nuova disciplina.

La prestazione lavorativa dello sportivo nel settore dilettantistico si presume (trattasi di presunzione semplice, suscettibile di prova contraria) inquadrata nel lavoro autonomo, più precisamente nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, allorché ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

Parametro delle 24 ore settimanali

Si ritiene che il superamento delle 24 ore settimanali (parametro indicativo) non faccia venir meno il carattere della collaborazione se il rapporto mantiene comunque tali caratteristiche. Inoltre, non è chiaro se il requisito di cui sopra debba essere osservato complessivamente nel caso in cui lo sportivo presti la propria opera nei confronti di più società sportive dilettantistiche (ad esempio, si pensi all’eventualità di due prestazioni lavorative svolte contemporaneamente per 18 ore verso la società A e 17 ore verso la società B).

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Qualora ricorrano entrambi i requisiti di cui sopra, anche in ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo, non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs 81/2015 (circolare INL 2/2023).

5. Particolarità dei lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata

Per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata, la contribuzione si applica al superamento dell’importo del compenso pari a 5.000,00 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, rappresentati dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS dev’essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Incidentalmente si noti come la norma introduca una sorta di “doppia via” rispetto al trattamento tributario, il quale prevede l’imponibilità fiscale sui compensi percepiti nell’area del dilettantismo a partire da euro 15.000,00 euro (i compensi percepiti sotto tale soglia non sono imponibili fiscalmente) (circa i termini di applicabilità di tale limite ai compensi erogati nel 2023, si veda la Risposta ad interpello 474/E/2023).

Esempio

Si faccia l’esempio di un lavorare sportivo collaboratore dilettante non iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie che percepisce un compenso pari a euro 35.221. La parte imponibile previdenziale del compenso è pari a 35.221 – 5.000 = 30.221. Di questa parte imponibile per i primi cinque anni solo la metà, ossia 15.110,50, sarà soggetta a contributo pensionistico. Quindi abbiamo 15.110,50 x 25% = 3.777,63. Il contributo cd. assistenziale si calcola, invece, sull’intera parte eccedente euro 5.000, ossia 30.221 x 2,03% = 323,36. Il totale dei contributi è pari a 4.391,12 (di cui, secondo le regole ordinarie, 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del lavoratore).

Se il percettore fosse stato un lavoratore autonomo con partita Iva: contributo IVS: 3,777.63, contributo assistenziale : 323.36 , per un totale di 4.100,99.

6. Criteri di computo del contributo

Il contributo dovuto alla Gestione separata si calcola applicando alla base imponibile le aliquote di cui sopra tenendo presente che la base imponibile presenta delle differenze di calcolo per i collaboratori ed i lavoratori autonomi (per le specificità inerenti al lavoro sportivo, si veda supra). Nel primo caso comprende tutte le somme ed i valori a qualunque titolo percepiti, anche le erogazioni liberali e, valgono le regole stabilite per i lavoratori dipendenti in quanto compatibili. Nel secondo caso si assumono a parametro di riferimento la totalità dei redditi proveniente dall’esercizio di attività di lavoro autonomo, compreso quello in forma associata, dichiarata ai fini Irpef e/o il reddito prodotto nell’ambito del “regime dell’imprenditoria giovanile” (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/2011) o del “regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), qualora il professionista abbia adottato tali regimi. Si noti che nella Gestione separata si applica il principio in base al quale i compensi percepiti concorrono a formare il reddito dell’anno solare in cui sono riscossi, prescindendo dal momento in cui la prestazione è avvenuta, fermo restando che il versamento dei contributi è soggetto al principio di cassa allargato in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (articolo 51, comma 1, del Tuir), e, pertanto, si applicano le aliquote contributive in vigore in quel periodo. Il calcolo del contributo è soggetto al massimale ed al minimale contributivo. Il massimale opera quale parametro limite annuo indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro svolti, sia simultanei che successivi, prescindendo dalle Gestioni previdenziali, anche non omogenee, a cui affluisce la contribuzione obbligatoria. Eventuali redditi presenti in Gestione separata, sia da attività di collaborazione sia da attività professionale, non si sommano ai redditi da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione del massimale. Eventuali contributi versati su importi eccedenti il massimale possono essere richiesti a rimborso, atteso che i contributi eccedenti il massimale non possono in nessun caso essere valorizzati (messaggio Inps 12 marzo 2013, n. 4350). Per l’anno 2024 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 è pari a 119.650,00 euro (circolare Inps 24/2024).

Per l’anno 2024 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, è pari a 18.415,00 euro. Il minimale rileva ai fini dell’accreditamento dei contributi. L’accredito della contribuzione nella Gestione separata presenta, infatti, delle particolarità. I contributi devono essere versati sulla base del reddito effettivamente percepito (non esiste un minimale di versamento calcolato sul minimale di reddito come accade, ad esempio, per la Gestione Commercianti e Artigiani) ma il reddito minimo annuo rileva ai fini dell’accredito contributivo. Infatti, se nell’anno di riferimento si consegue un reddito pari o superiore a quello del minimale, la copertura contributiva si estende a tutti i 12 mesi dell’anno; se nell’anno di riferimento si consegue un reddito inferiore al predetto minimale, i mesi sono diminuiti proporzionalmente ed accreditati a partire dal mese di gennaio.

7. Versamento

I committenti effettuano i versamenti alla Gestione separata entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione dei compensi, utilizzando il modello F24 (F24 EP per le Amministrazioni pubbliche) e sono tenuti ad effettuarli anche se il collaboratore non ha provveduto all’iscrizione presso la Gestione separata. I lavoratori autonomi ed i professionisti versano il saldo del contributo dovuto per l’anno precedente entro il termine per il versamento del saldo Irpef. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Il committente opera la ritenuta a carico del collaboratore a valere sui compensi erogati a quest’ultimo, provvedendo poi al relativo versamento. Il lavoratore autonomo/professionista sostiene, invece, interamente l’onere contributivo ma ha comunque la facoltà, non l’obbligo, di applicare in fattura la rivalsa Inps pari al 4% a carico del committente (fermo restando l’obbligo del lavoratore di versare l’intero contributo alla Gestione separata). In quest’ultimo caso la rivalsa costituisce un reddito che, come tale, va assoggettato ad Iva e, se il committente è sostituto, a ritenuta (Ris. 109/E/1996).

8. Legislazione comunitaria applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata: cenni

I principi comunitari applicabili in materia di legislazione previdenziale sono rinvenibili negli articoli da 11 a 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e negli articoli da 14 a 21 del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. Sono, in particolare, il principio dell’unicità, in base al quale le persone destinatarie della normativa comunitaria sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in due o più Stati membri (articolo 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004), ed il principio di territorialità della legislazione applicabile (lex loci laboris), in base al quale il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. È importante notare come, per i soggetti iscritti nella Gestione separata (cd. parasubordinati), a livello comunitario non siano previste regole univoche come per i lavoratori dipendenti o gli autonomi. Soccorre in proposito l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 il quale definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.

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