Controlli e liti

Gli alert del fondo perduto su frodi, errori e dati ignoti

Nell’erogazione degli aiuti il sistema incrocia le informazioni presenti nell’anagrafe tributaria

di Giovanni Parente

Controlli antifrode. Eventuali errori nella compilazione dell’istanza. Cambio di regime fiscale tra il 2019 e il 2020. Sono tra le principali cause che stanno portando alla sospensione di alcune domande del fondo perduto previsto dal decreto Sostegni. Sospensioni in qualche caso segnalate anche al Sole 24 Ore. Tuttavia il numero di situazioni dovrebbe essere molto limitato rispetto alle istanze già lavorate e per cui l’agenzia delle Entrate sta procedendo al pagamento: i dati resi noti il 16 aprile parlavano di 3 miliardi già liquidati per un milione di partite Iva.

Ma procediamo con ordine. Alcuni contribuenti si sono allarmati perché nella schermata della piattaforma telematica si sono visti apparire il messaggio «Istanza sospesa per incoerenza fatturato-corrispettivi 2019».

Che cosa può essere successo? Prima di tutto va ricordato che la procedura di pagamento del fondo perduto è finalizzata ad accelerare quanto più possibile i tempi per venire incontro alle difficoltà delle categorie produttive e dei professionisti che hanno subito un calo del fatturato almeno il 30% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Pagare presto sì ma evitare da una parte richieste fraudolente e dall’altra, per gli uomini del fisco di dover rispondere di un danno erariale per importi liquidati ma calcolati su informazioni errate inviate dai contribuenti. Tentativi di frode ed errori che l’Agenzia ha riscontrato nelle istanze del fondo perduto previste dal decreto Rilancio e adesso ancora con il decreto Sostegni. Nelle edizioni precedenti sono emerse 217 posizioni a rischio e sono state 120mila le istanze bloccate tra errori di compilazione e mancata congruenza dei dati. Alla luce dell’esperienza fatta l’Agenzia ha potenziato i filtri in tempo reale che il sistema informatico fa scattare per riscontrare se tra i valori dichiarati nella domanda e i dati presenti in Anagrafe tributaria ci siano scostamenti sospetti o come detto dei semplici errori ma dalle conseguenze più pesanti.

Tra gli errori commessi nella compilazione dell’istanza ad esempio l’indicazione della fascia di ricavi di riferimento o quello dei dati del fatturato 2019 e 2020. Il dato sui ricavi o compensi viene riscontrato con quelli della dichiarazione Iva o il modello Redditi presentato nel 2020 (anno d’imposta 2019). Per le informazioni sui ricavi, invece, il riscontro viene effettuato con i dati delle fatture elettroniche o delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe). Qui, però potrebbe sorgere qualche problema per chi non è obbligato a questi due adempimenti, come ad esempio i forfettari o chi effettua prestazioni sanitarie in esenzione Iva (in questa ipotesi dati vanno al Sistema Tessera sanitaria) per cui potrebbero mancare dati di confronto in Anagrafe tributaria e la piattaforma del fondo perduto potrebbe tenere in stand by la richiesta.

A questo si ricollega il terzo possibile caso di sospensione, vale a dire il cambio di regime fiscale tra il 2019 e il 2020. Non è infrequente la situazione di chi è transitato da regime ordinario o semplificato a forfettario. Ma non avendo ancora i dati della dichiarazione dei redditi 2021 (il termine di trasmissione telematica è infatti il 30 novembre) il sistema non vede le fatture elettroniche del 2020 (che il soggetto non era obbligato a emettere) e fa scattare un alert.

Qualche possibile via d’uscita viene indicata dalla guida delle Entrate al contributo a fondo perduto del Dl Sostegni. «A fronte di ogni motivazione di sospensione, il contribuente – si legge nel vademecum dell’Agenzia – deve valutare se ha indicato dati errati nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi. Nel primo caso, potrà procedere a inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 28 maggio 2021. Nel secondo caso, si suggerisce di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza entro il 28 maggio 2021».

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