Analisi della disciplina relativa alla presentazione centralizzata della Comunicazione Rilevante (GloBE Information Return, Gir), con particolare attenzione al ruolo dell’accordo qualificato tra autorità competenti (Qualifying competent authority agreement, Qcaa) quale presupposto essenziale per l’esonero dalla presentazione locale della Gir da parte di ciascuna entità del gruppo multinazionale ai fini della imposizione minima globale. Dopo la ricostruzione del quadro normativo – con riferimento alla DAC9 per gli Stati membri dell’Unione europea e al Gir Mcaa per le giurisdizioni extra‑Ue, si esamina il “Common Understanding” Ocse del 18 maggio 2026 sulla presentazione centralizzata e sulla (auspicabile) disapplicazione delle sanzioni per omesso invio locale della Gir, evidenziandone i riflessi sul sistema sanzionatorio italiano. In chiusura, si sottolinea l’esigenza di un intervento di recepimento e attuazione a livello nazionale e si evidenzia come il monitoraggio delle relazioni di scambio attivate e delle prese di posizione domestiche resti centrale per la gestione del rischio di duplicazione degli adempimenti e di cumulo sanzionatorio.
Premessa
Nel sistema italiano – coerente con l’impostazione Ocse – la regola generale di presentazione della Gir è l’adempimento locale: ciascuna entità italiana, appartenente ad un gruppo multinazionale o nazionale ai fini della Gmt, è tenuta a presentare la propria Gir (local filing). Tale obbligo può essere assolto in modo accentrato solo ove venga individuato un diverso soggetto dichiarante che presenti la Gir anche per conto delle altre entità del gruppo (central filing).
Nel dettaglio:...


