Un gruppo Iva non può beneficiare delle esenzioni previste dall’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva Iva quando le prestazioni verso terzi sono rese da un membro che, considerato individualmente, non soddisfa tutte le condizioni soggettive richieste dalla norma, comprese quelle relative al riconoscimento come istituto di cura o organismo a carattere sociale. L’unitarietà del gruppo ai fini dell’imposta non elimina la necessità che il prestatore possieda personalmente i requisiti...

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