L’articolo 11 della direttiva Iva osta a normative nazionali che subordinano la costituzione di un gruppo Iva alla detenzione integrale del capitale tra i membri, salvo che tale requisito sia davvero necessario e proporzionato per prevenire elusione o evasione fiscale. Questo è il principio di diritto reso dal Tribunale Ue nella causa T-268/25, che incide direttamente sull’architettura dei regimi di gruppo Iva negli Stati membri e che, per la prima volta, delimita con precisione il margine discrezionale...
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