La corretta applicazione dell’articolo 16 del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di base imponibile dell’imposta di donazione o successione, e dell’articolo 177, commi 2 e 2-bis, del Tuir, relativo al “regime di neutralità indotta”, consente di determinare l’imposta di donazione o successione esclusivamente sul “valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente” delle partecipazioni conferite nella holding, successivamente donata agli eredi o oggetto di successione.

La risposta dell’agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2026, n. 42, ha confermato un’importante agevolazione per la gestione unitaria dei gruppi di società, tramite un unico veicolo societario, e per il passaggio generazionale delle società.

Infatti, nei casi più frequenti, nel conferimento da parte di persone fisiche non imprenditori (ad esempio, ...

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