Imposte

I marchi escono dal patent box ma solo dal 2017

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di Luca Gaiani

I marchi di impresa escono dal regim e patent box, ma solo per le opzioni esercitate dal 2017. L’articolo 56 del Dl 50/2017 , approvato ieri in via definitiva, stabilisce che le imprese che hanno optato nel 2015 e nel 2016 potranno continuare a detassare il reddito dei marchi, sia ad uso diretto che concessi in licenza, fino al termine del quinquennio e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021. Dal 2017, opzioni valide solo per brevetti, software e know how.

Marchi senza detassazione

Il patent box italiano si adegua alle prescrizioni dell’Ocse. Il documento «Action 5» del progetto Beps impedisce, dopo il 30 giugno 2016, nuovi ingressi nei regimi di detassazione di beni immateriali che non siano conformi alle regole del cosiddetto nexus approach. Queste ultime consentono di detassare solamente i brevetti (compresi i modelli di utilità) e il software protetto da copyright.

L’articolo 56 del Dl 50/2017 fa uscire i marchi di impresa dal comma 39 della legge 190/2014 , che contiene la lista degli intangibili che possono fruire del patent box. Il regime resta invece applicabile al software tutelato, ai brevetti, ai disegni e ai modelli ed infine al know how («processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»).

L’eliminazione dei marchi dall’ambito della agevolazione vale per i periodi di imposta per i quali le opzioni sono esercitate a partire dal 2017. Le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 restano invece valide fino a scadenza anche con riferimento ai marchi.

Considerando che il regime del patent box ha validità per cinque esercizi consecutivi, chi ha optato con riguardo ai marchi nel 2015 potrà dunque detassare il reddito derivante dall’uso diretto o indiretto (concessione in licenza a terzi) di tali intangibili per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Chi ha invece avviato il regime a partire dal 2016 (opzione inviata entro il 31 dicembre 2016), dedurrà una quota parte del reddito dei marchi per i periodi dal 2016 al 2020 compresi. In ogni caso, la detassazione epr i marchi non potrà andare oltre il 30 giugno 2021.

Opzione a consuntivo

A partire dal corrente esercizio, l’opzione per il patent box, come detto non più comprendente i marchi, si effettua a consuntivo nel modello di dichiarazione dei redditi (articolo 4 Dm 30 luglio 2015). Va peraltro ricordato che se il bene immateriale è ad utilizzo diretto, l’efficacia dell’opzione è condizionata alla presentazione dell’istanza di ruling. Per tutti gli intangibili ad utilizzo diretto, la effettiva detassazione richiede che sia definito, in un accordo preventivo con il fisco, il criterio per la quantificazione della quota parte del reddito di impresa che è ascrivibile al bene immateriale.

Fino a quando il ruling non è chiuso, il contribuente non può esporre la deduzione nella dichiarazione dei redditi e Irap. Deduzione che era pari al 30% del reddito per il 2015, al 40% per il 2016 e al 50% a partire dal 2017.

In attesa del ruling

Chi ha avviato il regime nel 2015 e non ha ancora sottoscritto l’accordo con le Entrate, potrà, se il ruling termina entro il prossimo 16 ottobre (termine di presentazione delle dichiarazioni fissato dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016 per i soggetti che applicano i principi contabili italiani) inserire la deduzione sia del 2015 che del 2016 nelle dichiarazioni Redditi e Irap 2017. La deduzione del 2015, in questi casi, potrebbe essere recuperata anche con una dichiarazione integrativa a favore (Unico 2016) da trasmettere entro lo stesso termine.

Se invece il ruling slitta oltre metà ottobre, la detassazione riferita sia al 2015 che al 2016 andrà opportunamente inserita in una dichiarazione integrativa a favore, dato che l’alternativa prevista dalla legge, di aggiungerla a quella del 2017 (Redditi 2018) comporterebbe l’ottenimento di un beneficio inferiore, a seguito della riduzione al 24% dell’ Ires.

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