La scadenza del 2 agosto per il pagamento delle rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, che non è stata modificata dall’articolo 2 del Dl 99/2021 (si veda l’articolo), è strettamente collegata all’azzeramento dei ruoli di importo non superiore a 5mila euro, previsto dall’articolo 4 del Dl 41/2021. Questo perché dall’importo da pagare per la definizione agevolata occorre sottrarre le partite eliminate per effetto del decreto Sostegni. Ma in assenza del provvedimento attuativo dell’Economia il condono del decreto Sostegni è “sospeso”. Ne consegue che, se non si accelera la pubblicazione di tale provvedimento, il termine di legge difficilmente potrà essere confermato.
In base all’articolo 4 del Dl 41/2021, sono eliminate le partite affidate all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2010 di importo residuo, alla data del 23 marzo scorso, non superiore a 5mila euro. Concorrono alla determinazione di tale importo la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Non rilevano invece gli interessi di mora e di dilazione, l’aggio di riscossione e le spese di notifica e per procedure cautelari (fermo e ipoteca) o esecutive (pignoramento). Rientra nella sanatoria la generalità delle entrate, con la sola eccezione di:
• sanzioni penali;
• somme da sentenza di condanna della Corte dei conti;
• recupero di aiuti di Stato illegittimi;
• risorse proprie Ue e l’Iva all’importazione.
Non vi sono inoltre preclusioni di carattere soggettivo, potendo fruire dei benefici di legge la totalità dei debitori, a prescindere dalla natura giuridica degli stessi (società, enti, persone fisiche).
Occorre inoltre guardare alla singola partita affidata e non al totale contenuto nella cartella di pagamento. Per partita si intende ciascun provvedimento che ha dato origine all’affidamento (ad es., multa stradale, liquidazione Irpef, eccetera).
La procedura è complicata dal fatto che l’accesso alla sanatoria è subordinato al possesso di un reddito imponibile per il 2019 non superiore a 30mila euro. Senza contare che bisogna definire con precisione cosa concorre alla formazione del reddito imponibile. Così, ad esempio, non si tiene conto dei redditi a tassazione separata ma dei redditi a cedolare secca probabilmente sì. Non è chiaro invece se rilevano i redditi esenti, come quelli dei lavoratori impatriati. Ciò determina la necessità di a incrociare le banche dati dell’agenzia delle Entrate con quelle dell’agente della riscossione. Per questo motivo, è stabilito che l’eliminazione dei ruoli in esame è differita alla data indicata in un provvedimento attuativo dell’Economia che avrebbe dovuto essere emanato entro il 21 giugno scorso. In ogni caso, fino alla pubblicazione di tale decreto, sono sospese tutte le attività di recupero afferenti agli affidamenti oggettivamente interessati dalla sanatoria.
L’intreccio con la rottamazione-ter è determinato dal fatto che il condono del decreto Sostegni include anche le partite comprese nelle domande di definizione agevolata del Dl 119/2018. Ne deriva che le rate in scadenza al prossimo 2 agosto devono essere depurate delle partite annullate e, pertanto, che i debitori dovranno ricevere per tempo nuovi bollettini di pagamento da utilizzare per i prossimi adempimenti. Si ricorda peraltro che è tollerato il ritardo massimo di 5 giorni nel versamento.
Da qui il dubbio legittimo se il termine di legge del 2 agosto potrà, alla fine, effettivamente essere rispettato, considerato per l’appunto che il decreto attuativo della sanatoria del Dl 41/2021 non è stato ancora pubblicato.

