Imposte

Il contributo blocca il sismabonus

Niente sismabonus per edifici terremotati che hanno già ricevuto contributi pubblici

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di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Niente sismabonus per edifici terremotati che hanno già ricevuto contributi pubblici. A fornire questo chiarimento, che mette a nudo uno dei tanti problemi derivanti da intrecci normativi e che può avere effetti pesanti sull’avvio dei lavori al 110% è la Dre Basilicata, con la risposta all’interpello 918-107/2020.

La situazione illustrata dal contribuente è quella di un edificio (con una parte per la quale pende una richiesta di condono edilizio) che si trova in zona sismica 1 con cinque unità immobiliari, da demolire totalmente (anche la parte con la pratica di condono in corso) e ricostruire sotto forma di cinque villette. L’edificio ha subito danni per il sisma del 1980 e ha ricevuto dei contributi. Per la parte in attesa di condono il contribuente si dice disposto a uno “scorporo”, considerandola separata dal resto ai fini del 110per cento.

Effetto contributi

L’agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha però preliminarmente chiarito che l’edificio aveva già beneficiato dei contributi per la ricostruzione (legge 219/81) e che «tale circostanza non consente di accedere al superbonus poiché in contrasto con l’articolo 1, comma 3 della legge dell’11/12/2016 n. 232 (...) a norma del quale “le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies,del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (...), non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici». E dato che, spiega l’agenzia, i contributi previsti dalla legge 219/80 ricadono esattamente in questo caso, non spetta il superbonus. Questo chiarimento ha portato alla luce un problema serio: di fatto, in tutte le aree terremotate, tutti hanno ricevuto un contributo, magari minimo, per tenere in piedi la casa. E ora che vorrebbero finalmente abbatterla, seguendo lo spirito del Dl 34/2020, per loro il super sismabonus non vale. Occorre una modifica normativa o almeno un’interpretazione estensiva dell’agenzia, altrimenti il sismabonus rischia il flop.

Stop agli abusi

Ma non è tutto: anche il condono edilizio pendente è un ostacolo, perché l’abuso è stata commesso in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria e l’articolo 49 del Dpr 753/80, che è sovraordinato ai piani regolatori, rappresenta sì un vincolo d’inedificabilità relativa ma occorre comunque il parere positivo degli uffici compartimentali di Rfi: senza quello il Comune non potrà concludere positivamente la pratica del condono.

A questo punto le Entrate, citando il famigerato articolo 49 del Dpr 380/2001, ricordano che qualunque abuso edilizio è ostativo a benefici fiscali e contributi pubblici, ameno che non si tratti (articolo 10, comma 1, lettera p) del Dl 76/2020) di violazioni che non superano il 2% delle misure previste dal titolo abilitativo. Quindi, conclude l’agenzia, «le unità immobiliari, o parti comuni di unità immobiliari, non in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio, ferma restando la tolleranza del 2 per cento prevista dal citato art. 34-bis, non potranno godere di alcuna detrazione fiscale (quindi anche del superbonus). Nel caso di specie, la costruzione realizzata priva di titolo che eccede il limite del 2% rispetto alla volumetria alla luce del suddetto art. 49 del Dpr n. 380 del 2001, non potrà godere di alcuna detrazione fiscale».

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