Adempimenti

Il credito R&S non utilizzato si recupera con l’integrativa

immagine non disponibile

di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo maturato nel 2009 e non usato per esaurimento dei fondi disponibili può essere recuperato nel 2011, se indicato nel modello Unico 2012 anche solo con dichiarazione integrativa. Così la Ctr Lombardia 3031/1/2017 (presidente Labruna, relatore Missaglia).

Una società chimica comunica nel maggio 2009 il modello Frs con i dati sugli investimenti in ricerca & sviluppo per usufruire del relativo credito d’imposta, ma nello stesso mese il Centro operativo di Pescara glielo rigetta per esaurimento delle risorse disponibili. Nel marzo 2011 la misura agevolativa dei crediti d’imposta anno 2009 viene rifinanziata e la società procede così alla loro compensazione, omettendone però l’indicazione nella dichiarazione dell’anno 2011.

L’amministrazione nel 2015 iscrive a ruolo il credito d’imposta utilizzato nel 2011 e riferito al 2009, ritenendolo non spettante perché non esposto inizialmente nel quadro RU del modello Unico presentato per il 2009 e poi neanche riportato nel modello relativo al 2010, per circa 59mila euro, oltre a sanzioni ed interessi.

Solo dopo la notifica del ruolo il contribuente, senza variare le dichiarazioni del 2009 e del 2010, corregge il quadro RU e presenta la dichiarazione integrativa per il solo anno d’imposta 2011.

Poi ricorre sostenendo che il credito d’imposta è stato legittimamente utilizzato in base alla risoluzione 100/E/2011, secondo cui l’obbligo di comunicazione è soddisfatto con l’indicazione in Unico 2012 per i redditi 2011 dei costi degli investimenti in base ai quali è stato maturato.

L’amministrazione resiste, affermando che l’integrazione avrebbe dovuto riguardare il 2009, anno in cui si è formato il credito e non il 2011, anno in cui è stato utilizzato.

Per la Ctp l’iscrizione è legittima, ma non per la Ctr che annulla il ruolo. Secondo i giudici di secondo grado:
• l’indicazione dei costi per gli investimenti in R&S effettuati da coloro che nel 2009 non avevano ottenuto il nulla osta alla fruizione del credito d’imposta maturato e non li avevano esposti in dichiarazione è consentita attraverso la compilazione del quadro RU del modello Unico 2012 per l’anno d’imposta 2011. La risoluzione 100/E/2011 stabilisce che «l’obbligo di comunicazione si considera soddisfatto mediante l’indicazione in dichiarazione dei redditi 2011 (Unico 2012) dell’ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l’ammontare del credito d’imposta»;
• la compensazione per cui è maturato il diritto, se non seguita dall’esposizione dei costi relativi agli investimenti effettuati nel quadro RU in Unico 2012, può essere sanata con dichiarazione integrativa e non rileva neppure la mancata indicazione nel quadro RU dell’Unico presentato per il 2009 e/o il mancato riporto nell’Unico presentato per il 2010. In quest’ultimo caso si tratta di un errore palese, emendabile senza limite di tempo anche in sede contenziosa e la cui correzione consente di fruire del credito, con conseguente legittimità della compensazione poi operata.

Ctr Lombardia 3031/1/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©