Decreto Omnibus

Decreto Omnibus: disposizioni per il finanziamento delle attività economiche
Dl 30 giugno 2025, n. 95 ( GU 30 giugno 2025, n. 149)

Il decreto, in vigore dal 1° luglio 2025, contiene misure urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese e prevede interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Sul piano economico, sono introdotte misure per le imprese come contributi a fondo perduto, incentivi per l’autoproduzione di energia rinnovabile, semplificazioni per l’accesso ai fondi pubblici e agevolazioni fiscali.

In tema di Iva, viene introdotta l’aliquota del 5% per la generalità delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. Per la definizione di detti beni si rinvia alla Tabella, lettere a), b) e c), allegata al Dl 41/1995, corrispondente all’Allegato IX della direttiva 2006/112/Ce. La possibilità di introdurre un’aliquota ridotta per i beni in esame è prevista dall’articolo 98, direttiva 2006/112/Ce e dal numero 26) dell’Allegato III alla stessa direttiva (recentemente modificato dalla direttiva 2022/542/Ue).

La nuova misura dell’aliquota ridotta (precedentemente pari al 10%) si applica alle importazioni e alle cessioni interne. In tal modo viene ampliata la platea di beneficiari, in quanto in precedenza l’aliquota ridotta era limitata alle sole importazioni o alle cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere ovvero dai loro eredi o legatari. L’aliquota ridotta viene estesa a tutti gli acquisti intracomunitari di oggetti d’arte, antiquariato e collezione d’arte come indicato all’articolo 43, comma 5, Dl 331/1993.

A tal fine, sono abrogati il n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 e l’articolo 39, Dl 41/1995 (i quali prevedevano l’aliquota Iva del 10% alle sole condizioni sopra descritte) e, contestualmente, viene introdotto il n. 1-nonies) nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972 con il quale si fissa l’aliquota del 5% (l’aliquota ridotta per le cessioni interne si applica anche alle importazioni, ai sensi dell’articolo 69, Dpr 633/1972).

Resta ferma la possibilità di applicare il regime del margine (articoli da 311 a 343, direttiva Iva 2006/112/Ce; articoli da 36 a 40-bis, Dl 41/1995) ad esclusione delle opere per le quali sia stata applicata l’aliquota Iva ridotta al 5%. Il modificato comma 2 dell’articolo 36, Dl 41/1995, infatti, prevede che si possa applicare il regime del margine a condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo.

La riduzione di aliquota si applica a partire dal 1° luglio 2025, considerando valido il momento della consegna o spedizione del bene, salvo che il pagamento o la fattura avvengano prima.

Quanto agli altri argomenti di rilevanza fiscale, si segnalano i seguenti:

- viene previsto il rinvio di 6 mesi (dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026) dell’entrata in vigore della sugar tax di cui all’articolo 1, comma 676, legge 160/2019, gravante sui produttori e importatori di bevande analcoliche zuccherate;

- viene prorogato fino alla fine del 2026 il Superbonus 110% per le aree terremotate (in scadenza al 31 dicembre 2025). In particolare, per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, Dl 11/2023, per i quali è esercitata l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, Dl 34/2020. Si ricorda che gli incentivi fiscali sono riconosciuti per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, Dl 34/2020);

- vengono prorogati a tutto il 2025 i benefici fiscali e contributivi (di cui all’articolo 46, Dl 50/2017) per la Zona franca urbana, scaduti nel 2024;

- viene modificato, per il solo 2025, il bonus mamme (articolo 1, comma 219, legge 207/2024; messaggio Inps 31 gennaio 2025, n. 401). L’agevolazione – spettante alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali (di cui al Dlgs 509/1994 e al Dlgs 103/1996) e la Gestione separata Inps (di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995) – non sarà più sotto forma di esonero contributivo parziale, ma sarà un contributo mensile di 40 euro, che verrà erogato in un’unica soluzione a dicembre, a favore di madri con due figli (reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui) ovvero di madri con almeno tre figli (reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato).

Agevolazioni

Opere audiovisive internazionali e nazionali: novità per i tax credit
Dm Cultura, Direzione generale Cinema e Audiovisivo 26 giugno 2025, n. 2540 e n. 2541

La legge 220/2016 ha previsto un beneficio consistente nel riconoscimento di crediti d’imposta calcolati sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l’apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse e per le industrie tecniche. Ciò a condizione che l’opera, per la quale viene richiesto, abbia «eleggibilità culturale», determinata in base a un punteggio minimo.

Il tax credit è previsto anche in relazione alla spesa sostenuta, sul territorio nazionale, per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere (tax credit internazionale).

I decreti in esame aggiornano le disposizioni che disciplinano i tax credit spettanti per la produzione nazionale ed internazionale di opere audiovisive, con il fine di rafforzare la trasparenza e garantire un controllo efficace sui costi e sulla tracciabilità dell’agevolazione. Sono, quindi, modificate le disposizioni dei precedenti decreti direttoriali 4 dicembre 2024, n. 3830 e 14 ottobre 2024, n. 3364.

Ai fini dell’accesso al credito le imprese hanno l’obbligo:

- di utilizzare un conto corrente dedicato esclusivamente alla gestione dei flussi finanziari relativi agli incentivi (per garantire la piena tracciabilità). Inoltre, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore a mille euro, emessi a partire dalla data di pubblicazione dei decreti direttoriali, devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo; sempre a pena di ineleggibilità del costo, tutte le fatture e i documenti attestanti i costi eleggibili devono essere pagati mediante strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari e a valere sul conto dedicato;

- di consegna della copia completa dell’opera realizzata da parte del soggetto richiedente il credito d’imposta. In particolare, il soggetto beneficiario deve consentire alla Direzione generale del ministero la visione dell’opera realizzata, mediante invio del collegamento telematico o modalità analoghe.

Inoltre, per la verifica dei costi, la Direzione generale Cinema e Audiovisivo potrà richiedere, anche ai fini della cedibilità del credito d’imposta, una perizia di congruità sui costi eleggibili dichiarati, redatta da un soggetto terzo e indipendente, individuato in accordo con la Direzione, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità e secondo metodologie e standard di riferimento preventivamente comunicati e approvati dalla Direzione stessa.

Infine, vengono rafforzate le regole già in vigore per l’assunzione del personale e l’affidamento di servizi a soggetti esterni. Andranno inseriti nel rendiconto, tra le altre allegazioni, anche: l’elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del codice fiscale e del relativo costo; la documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore, secondo le modalità indicate dai decreti stessi; l’autodichiarazione del fornitore attestante l’assenza di sub-contrattazione a soggetti terzi e l’eleggibilità delle spese sostenute.

Dichiarazioni annuali

Modello 730/2025: dichiarazioni con rimborso da sottoporre a controllo
Provvedimento agenzia delle Entrate 1° luglio 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 1° luglio 2025)

L’articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 175/2014 prevede che «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi».

Il provvedimento in esame individua gli elementi di incoerenza (che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta) delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2025 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata. Detti elementi sono individuati:

- nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento;

- nelle Certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

- nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni uniche.

È altresì considerato elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso Dlgs 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite Caf o professionisti abilitati.

Dichiarazioni annuali

Dichiarazione dei redditi precompilata: utilizzo dei dati relativi alle spese mediche e veterinarie
Provvedimento agenzia delle Entrate 3 luglio 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 3 luglio 2025)

L’articolo 1, Dlgs 175/2014 dispone che l’agenzia delle Entrate renda disponibile telematicamente, per ciascun anno d’imposta, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e pensione. L’articolo 3, comma 2, del medesimo Dlgs dispone che l’agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, possa utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, Dl 269/2003. Il comma 3, del citato articolo 3, individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (Sts) dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Infine, il comma 5, dello stesso articolo 3, prevede che con provvedimento dell’agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei suddetti dati. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati appositi provvedimenti che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sts.

In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alla tipologia di spesa, e il totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni, e relativi rimborsi.

I rimborsi delle spese sanitarie per mancata erogazione della prestazione, effettuati in un’annualità diversa da quella del pagamento, sono inseriti nel quadro dei redditi a tassazione separata.

Il contribuente può consultare e verificare, nell’area riservata del sito dell’agenzia, le informazioni sulle spese (anche veterinarie) e sui rimborsi suoi e dei familiari a carico, a meno che il contribuente abbia manifestato opposizione.

Per quanto riguarda le eventuali rettifiche dei dati sulle spese sanitarie è possibile modificarli a partire dalla data in cui si può accettare, modificare o integrare la dichiarazione

Il contribuente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria o chiedendo al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale.

In alternativa, dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, è possibile esercitare l’opposizione a rendere disponibili i dati relativi a una o più tipologie di spesa, comunicando all’agenzia (tramite mail opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it, telefonando al Centro di assistenza multicanale dell’agenzia ai numeri 800909696 – 0697617689 da cellulare, o +39 0645470468 da estero, o recandosi presso gli uffici territoriali) il tipo di spesa da escludere, il codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

Quanto ai controlli, si ricorda che l’articolo 5-ter, comma 1, Dl 146/2021 ha modificato il comma 2 dell’articolo 5, Dlgs 175/2014, prevedendo che in caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, le esclusioni dal controllo formale si applicano solo ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento, invece, agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

Inoltre, l’articolo 6, Dl 73/2022 ha modificato il comma 3 del citato articolo 5, Dlgs 175/2014, prevedendo che anche nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine, il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sts e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata e, in caso di difformità, l’agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sts.

Come previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, Dlgs 175/2014 (introdotto dall’articolo 19, Dlgs 1/2024) le citate limitazioni ai controlli formali si applicano anche alle dichiarazioni precompilate elaborate a partire dal 2024 per le persone fisiche titolari di redditi differenti dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, trasmesse direttamente o per il tramite di Caf, professionisti e altri intermediari (la trasmissione da parte di questi ultimi è consentita a partire dal 2025, come previsto dall’articolo 2, comma 4, Dlgs 108/2024).

Pertanto, considerato che a partire dall’anno 2025 sono sottoposte al controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter, Dpr 600/1973 le dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2022, per il quale trovano applicazione le nuove modalità di effettuazione dei controlli introdotti dal riformulato articolo 5, Dlgs 175/2014, il provvedimento in esame prevede che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie e veterinarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o da un intermediario, il Sts rende disponibili in consultazione, ai soli dipendenti dell’agenzia delle Entrate incaricati delle attività di controllo formale, l’elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico. Di conseguenza, in sede di controllo formale, per ciascuna delle dichiarazioni selezionate sarà possibile verificare puntualmente che i documenti esibiti dal contribuente si riferiscano effettivamente a quanto integrato o modificato rispetto ai dati precompilati, in modo da consentire ai dipendenti dell’agenzia delle Entrate di individuare con precisione quale sia la porzione di spesa aggiunta rispetto al dato aggregato proposto in precompilata.

Al netto delle modifiche sopra evidenziate, il provvedimento conferma la medesima disciplina prevista dal provvedimento agenzia delle Entrate 6 maggio 2019, n. 115304, come integrato dai successivi provvedimenti in materia. Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie previste con provvedimento agenzia delle Entrate 16 ottobre 2020, n. 329676.

Principi contabili

Principi contabili internazionali: contabilizzazione dei contratti collegati all’energia rinnovabile
Regolamento Ue 30 giugno 2025, n. 2025/1266 ( GUUE 1° luglio 2025, serie L)

Viene aggiornato il Regolamento Ue 2023/1803 al fine di modificare gli standard contabili internazionali:

- Ifrs 9 «Strumenti finanziari»;

- Ifrs 7 «Strumenti finanziari: Informazioni integrative».

Le modifiche riguardano la contabilizzazione dei contratti collegati all’energia elettrica da fonti rinnovabili, i quali riguardano sia i contratti per l’acquisto o la vendita di energia elettrica dipendente dalla natura, sia gli strumenti finanziari collegati a tale energia elettrica, nei casi in cui i contratti collegati siano designati come strumenti di copertura.

Inoltre, vengono rafforzati gli obblighi informativi a carico delle imprese, affinché gli investitori possano comprendere gli effetti di tali contratti sul risultato economico e sui flussi finanziari futuri.

Le imprese applicano le modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva, con possibilità di adottarle anche anticipatamente, precisando tale circostanza.

Accertamento delle imposte

Adempimento spontaneo: mancato invio della dichiarazione annuale Iva
Provvedimento agenzia delle Entrate 3 luglio 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 3 luglio 2025)

In attuazione dell’articolo 1, commi 634-636, legge 190/2014 (comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo) vengono individuati gli elementi da mettere a disposizione del contribuente che risulta non aver ottemperato all’obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale Iva.

In particolare, nei confronti dei soggetti per i quali risulta, per il periodo d’imposta 2024, la mancata presentazione della dichiarazione Iva ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VJ (a fronte di fatture ricevute in regime di inversione contabile) o senza il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate inferiore a 1.000 euro (minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo d’imposta) sono individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del contribuente (affinché questi possa provvedere a sanare eventuali errori) e della Guardia di Finanza.

Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del provvedimento in esame forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (ossia entro il 29 luglio 2025) ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, Dlgs 472/1997 come modificato dal Dlgs 87/2024.

La sanatoria potrà essere posta in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis, Dpr 600/1973, e 54-bis, Dpr 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter, Dpr 600/1973.

Nel provvedimento sono, altresì, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Legge europea

Legge di delegazione europea 2024
Legge 13 giugno 2025, n. 91 ( GU 25 giugno 2025, n. 145)

Con la legge in esame, in vigore dal 10 luglio 2025, il Governo viene delegato a recepire correttamente nell’ordinamento interno alcune direttive europee (ben 41) e ad attuare altri atti dell’Unione europea (ben 21 regolamenti della Ue).

Tra essi segnaliamo:

- la direttiva Ue 31 maggio 2024, n. 2024/1640 e i regolamenti Ue nn. 2024/1620 e 2024/1624 relativi alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

- la direttiva Ue 2022/362 relativa alla tassazione a carico di veicoli per l’uso di alcune infrastrutture;

- la direttiva Ue 17 ottobre 2023, n. 2023/2226 (Dac 8) che estende la cooperazione amministrativa nel settore fiscale allo scambio di informazioni sui cripto-asset e sui ruling fiscali emessi per individui con cospicui patrimoni.

Decreto Sport

Decreto Sport: organizzazione dei grandi eventi sportivi e borse di studio
Dl 30 giugno 2025, n. 96 ( GU 30 giugno 2025, n. 149)

Il decreto, in vigore il 1° luglio 2025, reca disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi (XXV Giochi olimpici invernali; XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026»; 38° edizione dell’America’s Cup - Napoli 2027; XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026; Finali ATP), nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, come norme di contrasto alle scommesse (match fixing).

Tra l’altro, viene istituito il Fondo sport per la concessione di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi e si modifica l’articolo 583-quater del Codice penale, al fine di prevedere la fattispecie di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, e di estendere la stessa pena a chi procura lesioni ai danni di un arbitro o di altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Con riguardo all’ambito tributario, viene previsto che l’assegnazione e l’uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» siano rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l’uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell’articolo 38 dell’Allegato 25 e dell’articolo 2, comma 4 dell’Allegato 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 1° agosto 2003, n. 259). Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori sono esenti dall’imposta di bollo.

Edilizia

Patente a crediti: incremento dei crediti iniziali e nuove funzionalità
Decreto Inl 25 giugno 2025, n. 43

Dal 10 luglio 2025 sono operative sul Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) nuove funzionalità per la gestione della patente a crediti per imprese edili e lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile elencate nell’Allegato X del Dlgs 81/2008 (articolo 29, comma 19, Dl 19/2024 e Dm Lavoro 18 settembre 2024, n. 132). Grazie ad esse sarà possibile richiedere l’incremento dei crediti iniziali e visualizzare i dati della patente.

Si ricorda che la patente è dotata di 30 punti iniziali, i quali possono essere incrementati, fino ad un massimo di 100, al sussistere delle condizioni fissate dall’articolo 5, Dm 132/2024.

Tra le condizioni che incrementano i crediti vi sono quella relativa all’anzianità di iscrizione dell’impresa presso il Registro delle imprese e quella relativa all’investimento in formazione e sicurezza. Per alcuni accrediti l’incremento dei punti sarà automatico (ad esempio per via dell’anzianità di iscrizione dell’impresa) mentre per altre casistiche andrà fatta apposita richiesta e presentata la documentazione.

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