Superbonus suddiviso con lo sconto in fattura
Il cliente ha l'agevolazione solo sulla somma pagata al fornitore. Con la cessione del credito il fornitore incassa bonus ed eventuale differenza
Se l’accordo tra il contribuente che effettua gli interventi detraibili al 110% e il fornitore prevede di trasferire tutto il credito d’imposta al fornitore (ad esempio, perché il primo è incapiente) e prevede che il prezzo di questo credito sia, ad esempio, del 60% delle spese sostenute per i lavori, non è possibile optare per lo sconto in fattura, ma deve essere seguita la strada della cessione del credito ovvero della complicata operazione dello sconto in fattura, seguito dalla cessione del credito residuo in capo al contribuente.
Sono queste le conseguenze del metodo di calcolo utilizzato dalle Entrate nella circolare 24/E/2020 per gli «sconti in fattura».
Mentre il trasferimento della detrazione al fornitore tramite il vecchio «sconto in fattura» previsto dal 1° gennaio 2020 dall’articolo 14, comma 3.1, Dl 63/13 (ancora praticabile), prevede una riduzione dell’importo da pagare al fornitore sempre pari al valore nominale della detrazione, il nuovo «sconto in fattura», introdotto dal decreto Rilancio, può essere anche di un importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale e, comunque, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.
Ad esempio, se il totale fattura (comprensivo di Iva) è di 10mila euro e ci si accorda con il fornitore per uno sconto «pari al corrispettivo dovuto» (sconto massimo possibile), il contribuente non deve pagare nulla al fornitore e quest’ultimo incamera il credito d’imposta compensabile in F24 o cedibile, pari alla detrazione di 11mila euro, che corrisponde all’importo dello sconto praticato moltiplicato per il 110%.
Anche se lo sconto praticato è «parziale», però, il «credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato», pertanto, se lo sconto è di 6mila euro (60% rispetto ai 10mila euro), il fornitore maturerà un credito dimposta pari a 6.600 euro (110% x 6mila euro), mentre il «contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione» pari a 4.400 euro (110% di 4mila euro rimasti a suo carico). Quest’ultimo potrà anche cedere questo credito ad altri soggetti, come le banche o il fornitore stesso.
Se l’accordo è quello di trasferire l’intero credito al fornitore, pagando la fattura solo 4mila euro, dopo l’opzione per lo sconto in fattura, il contribuente dovrebbe optare anche per la cessione gratuita al fornitore del credito residuo in capo al contribuente. In questo caso, vi sarebbero due comunicazioni da inviare alle Entrate con gli stessi soggetti coinvolti, ma con opzioni differenti.
Per semplificare l’operazione, quindi, è preferibile scegliere da subito solo l’opzione per la cessione dell’intero credito, pagando la fattura al fornitore per soli 4mila euro.
In questo caso, infatti, non vi sarebbe nessun credito che rimarrebbe in capo al contribuente e tutto il super bonus del 110% verrebbe ceduto al fornitore. Peraltro, l’agenzia delle Entrate, in passato, ha chiarito che anche in questi casi (come per lo sconto in fattura) il bonifico «parlante» (sul quale si applica la relativa ritenuta d’acconto dell’8%), può essere pari a soli 4mila euro.
Per generare la detrazione del 110% su 10mila euro, in capo al contribuente (poi cedibile al fornitore), non è necessario effettuare il pagamento con bonifico «parlante» di 10mila euro al fornitore, seguito dal pagamento di quest’ultimo al contribuente del prezzo della cessione del credito di 6mila euro.
Se il contribuente, invece, decidesse di trasferire il credito ad un soggetto diverso rispetto al fornitore, ad esempio, la banca, lo «sconto in fattura» non sarebbe possibile, si dovrebbe scegliere obbligatoriamente la cessione del credito e la detrazione fiscale si dovrebbe generare, per il suo importo complessivo, in capo al contribuente, tramite il pagamento del 100% della fattura del fornitore con un bonifico «parlante» (con applicazione della ritenuta dell’8% sul relativo importo). Solo ora sarebbe possibile perfezionare la cessione del credito al cessionario, la quale potrebbe essere preceduta dalla stipula di un contratto di cessione del credito, condizionato alla sua «generazione».
Solo con il credito generato dal bonifico «parlante» del 100%, infatti, sarebbe possibile inviare l’apposita comunicazione dell’opzione alle Entrate e ottenere il pagamento del prezzo del credito da parte del cessionario. Nulla vieta di effettuare un pagamento anticipato del prezzo del credito o una compensazione tra questo e le rate dell’eventuale mutuo stipulato con la banca-cessionaria.