Controlli e liti

Il processo tributario punta sui giudici professionali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre la legge 130/2022. Entrata in vigore diversificata. Per i giudici in forze cessazione dal servizio anticipata progressivamente

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

È legge la riforma sulla giustizia tributaria. Le nuove norme, contenute nella legge 130/2022, sono infatti state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 204 del 1° settembre.

Va detto che molte disposizioni non entrano immediatamente in vigore, cioè a dire entro il 16 settembre, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, ma hanno una scadenza differita.

Così ad esempio, per l’operatività delle prime norme che riguardano i giudici tributari, che saranno incardinati in un ruolo professionale, occorrerà attendere il 1° gennaio prossimo. A tale data cesseranno dall’incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che hanno compiuto 74 anni entro il 31 dicembre 2022 (o cessano nel corso del 2023 al compimento del 74esimo anno di età).

Successivamente, dal 1° gennaio 2024, cesseranno dall’incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che hanno compiuto 73 anni entro il 31 dicembre 2023 (o cessano nel corso del 2024 al compimento del 73esimo anno di età), per giungere al 1° gennaio 2027 allorché tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) cesseranno dall’incarico al compimento dei 70 anni

Entra subito in vigore, invece, la nuova denominazione di «corte di giustizia tributaria di primo grado» e «corte di giustizia tributaria di secondo grado» in luogo rispettivamente delle attuali commissioni tributarie provinciali e commissioni tributarie regionali.

Sotto il profilo più sostanziale, che interessa le parti processuali, occorre segnalare, tra le principali novità, l’entrata in vigore dal 16 settembre prossimo ovvero, più correttamente, dai ricorsi notificati alla controparte, da tale data:

a) l’ammissione da parte del giudice tributario della prova testimoniale in forma scritta; si ricorda a questo proposito che la corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del Cpc. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale;

b) la maggiorazione delle spese di giudizio del 50 per cento qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione stessa;

c) la possibilità per i giudici tributari, per le controversie soggette a reclamo, di proporre di iniziativa una proposta di conciliazione;

d) l’esclusione della prestazione di garanzia per la sospensione parziale dell’atto impugnato per i contribuenti con affidabilità fiscale ai fini Isa pari a 9.

Per quanto riguarda la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la domanda dovrà essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e quindi entro il 14 gennaio 2023, ma essendo sabato, il termine dovrà essere prorogato al successivo 16 gennaio 2023.

Resta da chiarire a questo proposito quali siano gli atti che vi rientrino, in quanto la norma fa riferimento alle controversie pendenti alla data del 15 luglio 2022, poi però precisa che per controversie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione sia stato notificato entro la «data di entrata in vigore della presente legge» (e quindi il 16 settembre 2022).

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