La combustione di un prodotto energetico integra «uso come combustibile per riscaldamento» ogniqualvolta il calore generato venga impiegato, anche indirettamente, nel processo industriale, a prescindere dalla finalità ultima e dal fatto che tale calore non sia recuperato o riutilizzato.
Questo è il principio di diritto reso dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza T-562/25, in cui i giudici hanno vagliato la portata applicativa dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), direttiva 2003/96/CE...


