Il rappresentante fiscale, che non è debitore d’imposta, non è responsabile in solido con il soggetto non stabilito del versamento dell’Iva dovuta. Il principio, ribadito nella sentenza del Tribunale Ue, causa T-356/25, è un monito per il verificatore che non può richiedere l’imposta al rappresentante che non ha partecipato all’operazione per la quale il rappresentato è debitore dell’Iva.
Il caso deciso dal Tribunale Ue riguarda l’ordinamento greco, ma coinvolge la società italiana (It) che, oltre...

