1. In sintesi
La circolazione degli asset fiscali, che comprendono le perdite fiscali, le eccedenze Ace e gli interessi passivi indeducibili, è stata variata a partire dalle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del Dlgs 192/2024 (2024 per i soggetti solari) con l’omogeneizzazione dei criteri tra le diverse operazioni (cambio di controllo e di attività principale, fusione, scissione e conferimento d’azienda).
A seguito di un’operazione straordinaria oppure nel cambio di controllo e variazione di attività principale si deve determinare se la presenza di perdite fiscali (pregresse) in capo ad una o più delle società partecipanti è utilizzabile a copertura di imponibili fiscali futuri.
Poiché le nuove disposizioni sulla circolazione delle perdite fiscali decorrono dalle operazioni effettuate nel 2024 (se soggetti solari), occorre tenerne conto per il pagamento del saldo delle imposte 2024 e/o degli acconti 2025 ed in ogni caso nella compilazione della dichiarazione dei redditi da presentare entro il 31 ottobre 2025 (soggetti solari).
Coinvolte sono le società che partecipano all’operazione straordinaria o che sono oggetto del cambio di controllo e di attività principale; particolari disposizioni sono dettate per la circolazione delle perdite infragruppo (dello scorso 27 giugno proprio il Dm sul riporto del perdite).
2. Le acquisizioni societarie ed il cambio di attività principale
In caso di acquisizioni societarie (articolo 84, comma 3, Tuir), il riporto non è consentito se:
- cambia il controllo e
- si modifica anche l’attività principale di fatto esercitata. La modifica dell’attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori
La relazione illustrativa al Dlgs 192/2024: i) afferma che può realizzarsi una modifica dell’attività principale esercitata anche quando il soggetto che ha maturato le perdite acquisisce una azienda o un ramo di azienda (di fatto solo più cessione di d’azienda, in quanto il conferimento risulta escluso poiché ha una sua norma specifica con l’introduzione del comma 5-bis all’articolo 176); ii) precisa che la modifica dell’attività principale esercitata si verifica anche se nella società acquisita dotata di perdite fiscali si immette un’azienda dello stesso settore merceologico in cui già opera la medesima società; iii) esclude la rilevanza dell’immissione di denaro o di singoli beni strumentali.
La limitazione al riporto delle perdite «si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all’acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest’ultimo intervenga dopo la prima metà del medesimo periodo d’imposta».
La limitazione alla circolazione delle perdite fiscali per cambio controllo e attività principale non si applica se vengono superati i test di vitalità su ricavi della gestione caratteristica e costo del lavoro subordinato e contributi che devono essere superiori al 40% di quello che risulta dalla media dei due esercizi anteriori. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi Ias/Ifrs si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.
Ai sensi degli articoli 84, 172, 173 e 176 del Tuir, il limite quantitativo al riporto delle perdite, complessivamente considerato:
- è rappresentato dal valore economico (novità) o contabile del patrimonio netto;
- si applica dopo il superamento del test di vitalità su ricavi e costo del lavoro.
Il valore economico del patrimonio netto è quello risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società scelto tra quelli di cui all’articolo 2409-bis, comma 1, del Codice civile e al quale si applicano le norme sulla responsabilità del consulente (articolo 64 del Codice di procedura civile).
Il limite del valore contabile del patrimonio è stato mantenuto in ottica di semplificazione.
Entrambi, patrimonio netto economico o contabile, vanno assunti:
- al netto dei conferimenti e versamenti operati negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti rispetto alla data di riferimento (che può variare a seconda della tipologia di operazione: data di riferimento delle perdite nel comma 3-ter dell’articolo 84, bilancio di esercizio o situazione patrimoniale rilevante nel comma 7 dell’articolo 172), che vanno conteggiati per l’importo “facciale” o per il doppio, rispettivamente in caso di utilizzo del valore contabile o economico dell’equity;
- senza considerare i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
Pertanto, in caso di acquisto da terzi di una società con perdite , è necessario valutare se vi sia stato anche il cambio di attività principale:
- nel caso in cui cambio vi sia stato, il riporto sarà possibile se si superino i test di vitalità su ricavi e costo del lavoro, e nel limite massimo del patrimonio netto (contabile o economico) al netto dei versamenti negli ultimi 24 mesi;
- se, invece, non vi è stato cambio di attività principale, le perdite sono liberamente riportabili.
3. L’acquisizione effettuata nel primo o nel secondo semestre
In sintesi, ed ha a livello operativo, si ha che (vedasi Relazione al Dlgs 192/2024, pagg. 36-37):
A) quando il trasferimento della partecipazione interviene durante la prima metà del periodo d’imposta del soggetto cui si riferiscono le perdite riportabili:
- le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite e il limite quantitativo si applicano alle perdite fiscali e alle altre “posizioni soggettive” risultanti al termine dell’ultimo periodo d’imposta chiuso prima della data di efficacia del trasferimento delle partecipazioni;
- il valore del patrimonio netto (economico o contabile) da utilizzare come limite quantitativo deve essere per omogeneità calcolato alla medesima data;
- l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, sono quelli dell’esercizio chiuso in tale data;
- i conferimenti e versamenti che riducono il valore del patrimonio netto (economico o contabile) sono quelli effettuati nei ventiquattro mesi anteriori a tale data;
B) quando il trasferimento della partecipazione interviene dopo la metà del periodo d’imposta del soggetto cui si riferiscono le perdite riportabili:
- le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite e il limite quantitativo si applicano alle perdite fiscali e alle altre “posizioni soggettive” risultanti al termine del periodo d’imposta in corso alla data di efficacia del trasferimento delle partecipazioni, in quanto quelle esistenti al termine del periodo di imposta precedente potrebbero risultare non più significative;
- il valore del patrimonio netto (economico o contabile) da utilizzare come limite quantitativo deve essere per omogeneità calcolato alla medesima data;
- l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, sono quelli dell’esercizio chiuso in tale data;
- i conferimenti e versamenti che riducono il valore del patrimonio netto (economico o contabile) sono quelli effettuati nei ventiquattro mesi anteriori a tale data.
4. Le fusioni e le scissioni
Anche per le fusioni e scissioni, il riporto delle perdite non infragruppo, né omologate, delle società partecipanti è possibile se:
- si superino i test di vitalità su ricavi e costo del lavoro;
- nel limite massimo del patrimonio netto (contabile o economico) al netto dei versamenti negli ultimi 24 mesi.
Inoltre, ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 172, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del comma 7 si applicano anche alla perdita:
- determinata secondo le regole ordinarie,
- che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata
- in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice civile.
5. Il conferimento di azienda/ramo d’azienda
Con decorrenza dalle operazioni 2024, l’articolo 2, comma 1, lett. c) del Dl 84/2025, convertito, introduce il comma 5-bis all’articolo 176 del Tuir per includere i conferimenti d’azienda tra le operazioni straordinarie ai fini del riporto degli asset fiscali; la conferitaria di un’azienda è equiparata alla beneficiaria della scissione
Nulla cambia invece per la conferente, che non è sottoposta a limitazioni.
Questa modifica comporta che il conferimento d’azienda non rientra più nell’articolo 84, comma 3, del Tuir.
Pertanto, gli asset fiscali della conferitaria di azienda sono riportabili post conferimento:
- solo se è superato il test di vitalità in termini di ricavi e costo del lavoro, e
- una volta superato detto test, nel limite del valore economico o contabile del patrimonio netto della conferitaria stessa quale risultante dall’ultimo bilancio chiuso prima dell’efficacia del conferimento, al netto dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi, raddoppiati in caso di utilizzo del valore economico.
Come esplicitato nella Relazione illustrativa al Dl 84, ciò si applica indipendentemente dalla circostanza che il conferimento:
- sia preceduto da un cambio del controllo sulla conferitaria o
- se il cambio del controllo avvenga contestualmente proprio con il conferimento d’azienda.
L’articolo 2 del Dl 84/2025 modifica anche il comma 1 dell’articolo 177-ter, per confermare che i limiti al riporto non trovano applicazione ove la conferitaria sia coinvolta in un’operazione infragruppo, con riferimento agli asset maturati nell’ambito del gruppo societario a decorrere dal 2024 (per i soggetti solari), salvo che detti asset non siano stati “omologati” nell’ambito di una precedente operazione straordinaria sempre a partire dal 2024.


