Nel caso in cui il credito welfare derivante dalla conversione del premio di risultato sia poi restituito al lavoratore in denaro, ad esempio alla scadenza del piano di utilizzo oppure alla cessazione del rapporto di lavoro, si pone il problema della qualificazione fiscale delle somme, poiché la normativa non disciplina espressamente la ri-monetizzazione del welfare.

Le modalità di fruizione

L’articolo 1, commi 182-190, della legge 208/2015 prevede che il premio possa essere fruito secondo due modalità alternative:

  • come erogazione monetaria, soggetta all’imposta sostitutiva prevista dalla normativa (oggi ridotta all’1% per il biennio 2026-2027 dalla legge di Bilancio 2026);
  • mediante conversione in beni e servizi di welfare, con esclusione dalla formazione del reddito in base all’articolo 51 del Tuir.

La disciplina...

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