Accertamento delle imposte

Redditometro: riattivato (e poi sospeso) lo strumento accertativo
Dm 7 maggio 2024 ( GU 20 maggio 2024, n. 116) Atto di indirizzo Mef 23 maggio 2024

Il Decreto contiene le disposizioni per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (cd. redditometro), ai sensi dell’articolo 38, commi 4-8, Dpr 600/1973. Detto strumento di accertamento fiscale era stato sospeso con l’abrogazione del precedente Dm 16 settembre 2015 ad opera dell’articolo 10, Dl 87/2018.

Viene previsto che il nuovo redditometro si applichi a partire dagli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2016; considerati i tempi di decadenza, questa tipologia di accertamento – basata su nuovi indici di capacità contributiva che contengono le medie Istat relative ad alcune spese comunemente sostenute dai contribuenti e sulla propensione al risparmio – opererà per detto anno in caso di dichiarazione dei redditi omessa.

La Tabella A allegata al Decreto prevede le seguenti categorie di elementi di capacità contributiva:

1) consumi (generi alimentari; bevande; abbigliamento e calzature; abitazione; energia e combustibili; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);

2) investimenti (immobiliari e mobiliari);

3) risparmio;

4) spese per trasferimenti.

Per poter applicare l’accertamento sintetico il reddito dichiarato dal contribuente deve discostarsi, anche per un solo periodo d’imposta, di un quinto rispetto a quello accertato.

Il reddito complessivo accertabile del contribuente è determinato tenendo conto:

a) dell’ammontare delle spese che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;

b) dell’ammontare delle spese correnti determinato sulla base di analisi e studi socio-economici;

c) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (cd. soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;

d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta;

e) della quota di risparmio riscontrata dall’agenzia delle Entrate, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Il contribuente, al fine di fornire la prova contraria alla presunzione, potrà dimostrare che:

- il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

- le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

- la quota del risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

L’operatività del Decreto risulta sospesa dall’atto di indirizzo emanato dal Mef (ai sensi dell’articolo 10-setpites, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212) che annuncia la volontà del Governo di modificare il contenuto normativo di cui al comma 5 del menzionato articolo 38 che si occupa degli elementi indicativi di capacità contributiva. Il Mef ritiene che le predette modifiche possano trovare spazio nell’ambito dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111; pertanto, dispone che l’avvio delle attività applicative conseguenti a Dm 7 maggio 2024 – attuativo del predetto comma 5 – venga differito all’entrata in vigore dei provvedimenti che interverranno a seguito della riforma fiscale.

Monitoraggio fiscale

Registro dei Titolari effettivi: sospensione dell’obbligo di annotazione
Consiglio di Stato, ordinanza 17 maggio 2024, n. 03533

L’esecutività delle sentenze del TAR del Lazio 9 aprile 2024, nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845 – che hanno riaperto la strada per l’assolvimenti degli obblighi in materia di annotazione presso il Registro dei Titolari effettivi (di cui al Decreto Mimit 29 settembre 2023) – è stata sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza 17 maggio 2024, n. 03533.

La sospensione è dettata dal fatto che le questioni sollevate dalle parti risultano di particolare complessità e necessitano di approfondimenti in relazione alla conformità della norma nazionale con quella unionale. Pertanto, la questione verrà affrontata in sede di udienza per la discussione fissata per il 19 settembre 2024.

Dunque, viene momentaneamente superata la Nota Mimit 11 aprile 2024, n. 7648 che aveva precisato alle Camere di Commercio che il termine ultimo per effettuare l’adempimento è l’11 aprile 2024.

Agevolazioni

Plastica monouso: applicazione dell’incentivo alla realizzazione di prodotti alternativi

Vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo riconosciuto alle imprese al fine di incentivare queste ultime alla realizzazione di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

A tal fine il Decreto riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese che producono prodotti in plastica monouso (di cui all’allegato, Parte A, Dlgs 196/2021) che intendono modificare i propri cicli produttivi e riprogettare i componenti, le macchine e gli strumenti di controllo e dirottarli verso prodotti riutilizzabili o alternativi.

La misura di sostegno spetta: a) per le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione; b) nella misura del 40% delle spese relative a servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; c) nella misura dell’80% delle spese relative all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e di programmi informatici e licenze correlati al loro utilizzo.

Le imprese beneficiarie devono risultare attive (non in liquidazione e non soggette a procedure concorsuali), regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, ed essere in regola con gli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, come pure con gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per accedere alle agevolazioni il soggetto interessato deve presentare al ministero apposita domanda, esclusivamente tramite procedura informatica attraverso il sito www.mase.gov.it. I termini di presentazione della domanda di accesso al bonus e la documentazione da fornire a corredo della stessa sono pubblicati nella sezione dedicata alle news del menzionato sito web.

Agevolazioni

Decreto Agricoltura: investimenti nella ZES unica agricola
Dl 15 maggio 2024, n. 63 ( GU 15 maggio 2024, n. 112)

Il Decreto, che contiene disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, prevede, per l’anno 2024, la concessione di un contributo (destinato al Mezzogiorno) per gli investimenti effettuati nella ZES unica per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura (articolo 1, comma 7, lettera b) del Decreto, che introduce il nuovo articolo 16-bis nel Dl 124/2023).

In particolare, il bonus, erogato sotto forma di credito d’imposta, agevola gli investimenti: a) effettuati al fine di acquistare (anche mediante contratto di leasing) nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti; b) per l’acquisto di terreni; c) connessi all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali (quindi l’agevolazione è ammissibile anche se gli investimenti sono relativi a beni immobili già utilizzati).

Il valore dei terreni e dei beni immobili non può essere superiore al 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Così, ad esempio, una piccola impresa che investe 150mila euro, di cui 90mila euro in impianti e attrezzature e 60mila euro in beni immobili, potrà fruire di un credito d’imposta in percentuale parametrato al totale dell’investimento.

Agevolazioni

Investimenti nella ZES unica: disposizioni attuative
Dm 17 maggio 2024 ( GU 21 maggio 2024, n. 117)

Il Decreto disciplina le modalità di accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 16, Dl 124/2023, riconosciuto in relazione agli investimenti (anche in settori diversi da quello agricolo) realizzati nella ZES unica Mezzogiorno.

Possono accedere al tax credit tutte le imprese che effettuano gli investimenti agevolabili, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile, con sede nelle zone interessate dall’agevolazione (territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). Sono esclusi i settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, i settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti connessi a un progetto iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, riguardanti l’acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.

Il contributo può essere richiesto anche per l’acquisto di terrenti e per l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita e i materiali di consumo. Il valore dei terreni e dei fabbricati acquistati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il Decreto precisa che il credito d’imposta è determinato in base al costo complessivo dei beni acquistati nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. In ogni caso, non sono agevolabili i progetti di costo inferiore a 200mila euro.

L’ammontare del tax credit riconosciuto varia per Regione. Nel dettaglio:

a) per gli investimenti realizzati in Calabria, Campania, Puglia, con esclusione di quelli previsti dalla successiva lettera c), e in Sicilia, è pari al 40% dei costi;

b) per gli investimenti realizzati in Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti della lettera c), è pari al 30% dei costi;

c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, è pari, rispettivamente, al 50% e al 40% dei costi, come indicato nella Carta degli aiuti a finalità regionale;

d) per gli investimenti nelle zone assistite della Regione Abruzzo, indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è pari al 15% dei costi.

Sono previste anche ipotesi in cui il credito d’imposta può aumentare rispetto ai valori sopra indicati.

Le comunicazioni per accedere al contributo devono essere inviate all’agenzia delle Entrate dal 12 giugno al 12 luglio 2024, indicando le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, come pure quelle previste fino al 15 novembre 2024. L’ammontare del credito d’imposta fruibile verrà comunicato dall’agenzia delle Entrate.

Per il riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, in caso contrario il credito d’imposta è rideterminato escludendo gli investimenti non effettuati. Se, invece, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il bonus è ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo tali beni.

Infine, il Decreto specifica che le imprese devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni godute.

Tributi locali

Dichiarazione Imu: invio tramite la piattaforma Desktop Telematico
Avviso Mef 20 maggio 2024

Dal 21 maggio 2024 dalla piattaforma Desktop Telematico, utilizzando le applicazioni «Entratel» e «File Internet», è possibile inviare e controllare le dichiarazioni Imu.

Altri tributi

Pedaggi autostradali: riduzione per i transiti effettuati nel 2023
Delibera ministero Infrastrutture e Trasporti 7 maggio 2024 ( GU 20 maggio 2024, n. 116)

Il ministero ha deliberato la riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nel 2023 con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purché il totale delle fatture di competenza dell’anno 2023 e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a 200mila euro. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

La riduzione (prevista dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40) è commisurata al valore delle fatture ricevute o da ricevere, da ciascuna delle società che gestiscono i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell’anno, relative ai soli pedaggi autostradali di competenza dell’anno 2023.

I soggetti interessati devono dapprima effettuare la prenotazione della domanda (dalle ore 9,00 del 5 giugno 2024 e fino alle ore 14,00 dell’11 giugno 2024) e successivamente inserire i dati relativi alla domanda stessa (dalle ore 9,00 del 24 giugno 2024 e fino alle ore 14,00 del 23 luglio 2024), che va firmata e inviata.

Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l’apposito applicativo «Pedaggi» presente sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi.

Riproduzione riservata Ⓒ