Una operazione non si configura quale cessione intra Ue triangolare per il solo fatto che: 1) si tratta di beni ceduti in sospensione di accisa; 2) è dimostrato che l’acquirente finale è il debitore dell’Iva, 3) le merci sono state effettivamente trasferite dal primo Stato membro all’ultimo.
Con la sentenza del 9 settembre, causa T-614/25, il Tribunale europeo fa i conti con la gestione dell’Iva di una particolare operazione triangolare. Semplificando, tra gennaio 2016 e gennaio...

