Con il provvedimento dello scorso 27 giugno, l’agenzia delle Entrate continua il suo percorso di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti con riferimento, in quest’occasione, alle anomalie rilevate negli studi di settore, i quali non ci hanno ancora quindi salutato definitivamente.

Tali forme di comunicazione, finalizzate a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, sono strettamente correlate con l’istituto del ravvedimento operoso.

Lo strumento disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 è stato recentemente integrato dal Decreto crescita che, tramite una norma di interpretazione autentica, ha recepito normativamente alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di ravvedimento parziale (circolari 27/E/2013 e 42/E/2016, risoluzione 67/E/2011).

Considerata la natura della norma, la disposizione è applicabile retroattivamente e non solo alle regolarizzazioni poste in essere a seguito dell’entrata in vigore del decreto. Inoltre, ciò comporta che gli eventuali contenziosi in essere con l’amministrazione finanziaria fondati sul ricorso al ravvedimento parziale, dovranno essere necessariamente rivisti alla luce delle novità.

Va, però precisato che la novità è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate; ne deriva che sono esclusi i tributi doganali, le accise e i tributi locali.

Con l’introduzione dell’articolo 13-bis nel Dlgs 472/1997, a opera dell’articolo 4-decies del Dl 34/2019 , aggiunto in sede di conversione dalla legge 58 del 28 giugno 2019, si considera perfezionato il ravvedimento anche di una sola parte dell’imposta dovuta, purché siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. Come avviene per il ravvedimento «classico», il limite all’effettuazione di tali versamenti scaglionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento.

La riduzione della sanzione applicabile da coloro che intendono avvalersi del ravvedimento parziale deve essere individuata nel momento in cui si procede al perfezionamento della regolarizzazione, ossia alla data di versamento della sanzione. Gli interessi, invece, devono essere calcolati fino al giorno del loro pagamento. Non è necessario, quindi, che l’imposta sia versata contestualmente alle sanzioni e agli interessi. Tuttavia, se, medio tempore, è notificato un atto di liquidazione o di accertamento, il contribuente che non abbia versato ancora sanzioni e interessi perde la possibilità di avvalersi dell’istituto (circolare 42/E/2016).

Il nuovo articolo 13-bis prevede anche che, nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:
•ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni individuate secondo le modalità appena illustrate;
•ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Deve escludersi, invece, qualunque possibilità di «rateazione delle somme da ravvedimento», ossia che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro del tributo, il contribuente possa invocare l’avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della «prima rata».

Per approfondire: Il ravvedimento del contribuente, a cura di Andrea Marchegiani e Paola Bonsignore, in edicola e on line (shopping24.ilsole24ore.com)

Dl 34/2019 coordinato con le modifiche della legge 58/2019 di conversione

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