Quando la rettifica si fonda su atti di compravendita, questi devono riguardare beni effettivamente comparabili. La stima dell’ufficio tecnico è una consulenza di parte: il giudice può utilizzarla solo motivandone l’attendibilità e l’idoneità a superare le contestazioni del contribuente. È quanto afferma la Cgt di II grado della Puglia con la sentenza 2276 del luglio 2026, sezione 5 (presidente Daddabbo, relatore Romita).

Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l’agenzia delle Entrate rettificava...

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