I gestori delle strutture ricettive, ai fini dell’imposta di soggiorno, non sono agenti contabili e dunque non possono essere chiamati a rispondere di danno erariale davanti alla Corte dei Conti, essendo stati qualificati come responsabili d’imposta con effetto retroattivo. Con l’ordinanza 22020, resa dalle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione, la Cassazione, confermando il precedente dell’ordinanza 1527/2026, ha così risolto una questione inizialmente controversa, negando la giurisdizione...

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