Professione

Impresa sociale, proroga al 2019 per l’adeguamento degli statuti

di Gabriele Sepio

Pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il Dlgs 95/2018, il decreto correttivo della nuova disciplina sull’impresa sociale (Dlgs 112/2017). Le modifiche sono operative già da oggi: vediamo, quindi, cosa cambia in concreto per gli enti iscritti alla speciale sezione del Registro imprese.

Confermata l’attesa proroga a gennaio 2019 del termine per l’adeguamento degli statuti (originariamente fissato al 20 luglio 2018): le imprese sociali costituite in base al Dlgs 155/2006 avranno più tempo per strutturare le modifiche statutarie necessarie ad allinearsi alle nuove disposizioni e prendere confidenza con gli adempimenti introdotti dalla riforma. È il caso, ad esempio, dell’obbligo di nominare l’organo di controllo interno, prima richiesto solo al superamento di specifiche soglie patrimoniali.

Due precisazioni riguardano poi le imprese sociali in forma di cooperativa. Da un lato, non costituiscono distribuzione vietata di utili i ristorni assegnati ai soci per realizzare lo scopo mutualistico (si veda la tabella in pagina). Dall’altro, le operazioni straordinarie di questo tipo di imprese devono avvenire nel rispetto delle norme dettate dal codice civile per le cooperative (articoli 2545-decies e seguenti).

Immediatamente operative anche le nuove regole in materia di volontari e lavoro. Sul primo fronte, il testo originario del Dlgs 112/2017 si limitava a prevedere l’istituzione di un apposito registro in cui indicare i volontari, la stipula di polizze assicurative contro infortuni, malattie e responsabilità civile, nonché il divieto di utilizzare volontari in numero superiore ai lavoratori. Col correttivo è riservata particolare attenzione alle mansioni assegnate ai volontari, precisando il tipo di apporto di questi ultimi: le prestazioni volontarie possono essere utilizzate in misura solo complementare (e non sostitutiva) rispetto a quelle degli operatori professionali, avendo carattere secondario ed aggiuntivo.

Quanto ai lavoratori, i chiarimenti riguardano quelle imprese in cui la «socialità» è legata all’inclusione nel mercato del lavoro di specifiche categorie di soggetti deboli (persone con disabilità, rifugiati o richiedenti protezione internazionale, senza fissa dimora che versino in condizione di povertà) o di lavoratori «molto svantaggiati» (privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o, al ricorrere di specifiche condizioni, da almeno 12 mesi). Perché l’attività si consideri di interesse generale, i lavoratori di queste categorie devono costituire almeno il 30% di quelli occupati e, ai fini del computo della percentuale, i lavoratori «molto svantaggiati» non possono contare per più di un terzo. Oggi, per effetto del correttivo, la situazione di svantaggio sussiste solo per i primi due anni di occupazione, trascorsi i quali i lavoratori non potranno più essere conteggiati per il raggiungimento della percentuale.

Bisognerà ancora attendere invece per le modifiche su regime fiscale e agevolazioni agli investitori. Solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea saranno applicabili le novità del correttivo che limitano la detassazione degli utili e avanzi di gestione alle sole somme direttamente reinvestite nell’attività di interesse generale dell’impresa (eliminando la condizione dell’effettivo utilizzo delle riserve entro due anni dal conseguimento degli utili) e individuano come investimenti agevolabili solo quelli eseguiti dopo il 20 luglio 2017 a favore di imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di cinque anni, con periodo minimo di detenzione dell’investimento che sale da tre a cinque anni.

Le novità in pillole

Il testo del Dlgs n. 95/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©