1. In sintesi

Con il decreto 18 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 164 del 17 luglio, il ministero delle Imprese e del made in Italy ha approvato il bando-tipo previsto dall’articolo 6 del Codice degli incentivi (Dlgs 184 del 27 novembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, d’ora in poi “Codice”). Ha fatto seguito, il 31 luglio, il decreto direttoriale che mette a disposizione il “modello di articolato” per la redazione informatizzata dei bandi.

D’ora in avanti i bandi con cui le amministrazioni attiveranno gli incentivi alle imprese devono essere redatti in conformità a un modello unico, che ne uniforma struttura e contenuti.

Il provvedimento è formalmente indirizzato alla Pubblica amministrazione, ma i suoi effetti ricadono su imprese e lavoratori autonomi: conoscere in anticipo la struttura dei futuri bandi consente di acquisire per tempo i requisiti premianti, evitare le cause di esclusione e impostare correttamente la gestione delle spese, la rendicontazione e i controlli. Si esaminano i profili di maggiore interesse operativo.

2. L’ambito di applicazione e struttura del bando-tipo

Il Codice, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha riordinato l’intero ciclo di vita dell’incentivo, dalla programmazione ai controlli.

L’articolo 6, comma 2, demandava a un decreto ministeriale, da adottare entro centottanta giorni, la definizione del bando-tipo cui le amministrazioni responsabili devono conformarsi nella redazione dei bandi; il decreto 18 giugno 2026 chiude il cerchio, approvando il modello contenuto nell’allegato I, che individua in forma descrittiva e tabellare i contenuti della disciplina di attivazione di ciascun incentivo, con i relativi riferimenti normativi.

La deroga al bando-tipo è ammessa soltanto rispetto ai contenuti non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell’incentivo (articolo 2, comma 1, del decreto Mimit).

Non si tratta dunque di un modello chiuso: l’impostazione è quella di una flessibilità vincolata. La ratio di questa scelta risponde alla necessità di evitare eccessive rigidità in un sistema destinato ad applicarsi trasversalmente a una pluralità di enti (amministrazioni centrali, Regioni, enti locali) e a tipologie d’aiuto estremamente eterogenee tra loro (contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie, interventi nel capitale di rischio).

Restano fuori dal perimetro del bando-tipo:

  • gli incentivi contributivi (sgravi riconosciuti all’impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro);
  • gli incentivi fiscali ad erogazione automatica.

Per gli incentivi fiscali il bando-tipo si applica dunque limitatamente a quelli che prevedono, ai fini dell’ammissione, un’istruttoria valutativa di carattere tecnico, economico e finanziario (articolo 2, comma 2, del decreto Mimit).

Il bando-tipo è strutturato in quindici partizioni che corrispondono ai contenuti individuati dall’articolo 6, comma 1, del Codice: 1) finalità e ambito di applicazione; 2) risorse disponibili; 3) gestione delle attività; 4) soggetti beneficiari; 5) operazioni agevolabili; 6) spese ammissibili; 7) agevolazioni concedibili; 8) procedura di accesso; 9) procedura di erogazione; 10) variazioni; 11) revoche; 12) controlli; 13) monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario; 14) trattamento dei dati personali; 15) disposizioni finali.

Per chi assiste le imprese il vantaggio è concreto: la standardizzazione rende i bandi immediatamente confrontabili e ogni informazione rilevante (requisiti di accesso, spese ammissibili, procedure, controlli) si troverà sempre nella stessa sezione.

3. Dal bando-tipo al modello di articolato

La riforma si completa con il decreto direttoriale 31 luglio 2026, pubblicato sul sito istituzionale del Mimit, che, in attuazione degli articoli 3 e 6, comma 3, del Codice, mette a disposizione il “modello di articolato” ovvero lo schema di bando (sedici articoli, dalle finalità alle disposizioni finali) che il servizio di elaborazione dei bandi del “Sistema Incentivi Italia” utilizza per generare materialmente i futuri avvisi.

Se il Dm 18 giugno 2026 stabilisce che cosa un bando deve contenere, il modello di articolato definisce come sarà scritto: formulazioni-tipo fisse per le regole comuni a tutti gli incentivi, clausole opzionali (“[se previsto]”) o alternative (“[oppure]”) per gli adattamenti, spazi in bianco per gli elementi propri della singola misura.

Questo documento rappresenta l’anteprima dei bandi che verranno.

Scorrendo l’articolato presente sul sito del Mimit si può verificare che, ad esempio, le spese ammissibili si trovano all’articolo 7, la procedura di accesso all’articolo 9, l’erogazione all’articolo 10, i controlli all’articolo 13; soprattutto, le clausole fisse — Durc, verifiche antimafia, clausola Deggendorf, tracciabilità e Cup — saranno identiche a prescindere dall’amministrazione che pubblica l’avviso.

4. I criteri di premialità

Tra i molteplici profili di riforma introdotti dal Codice degli incentivi, il nuovo sistema di premialità delineato dall’articolo 8 rappresenta la novità di maggior impatto strategico e operativo per il tessuto produttivo. L’articolo 8, ripreso all’interno della struttura del bando-tipo, individua cinque elementi premianti destinati a operare nelle valutazioni istruttorie di accesso:

1. il rating di legalità (articolo 5-ter del Dl 1/2012): rileva la presenza del proponente nell’elenco Agcm alla data di presentazione dell’istanza;

2. la certificazione della parità di genere (articolo 46-bis del Dlgs 198/2006; prassi UNI/PdR 125:2022), anch’essa da possedere alla data della domanda;

3. l’assunzione di persone con disabilità in misura aggiuntiva rispetto agli obblighi della legge 68/1999;

4. la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e femminile (welfare aziendale, azioni per la parità salariale, incidenza sull’organico, certificazioni dedicate);

5. il sostegno alla natalità e alle esigenze di cura.

Il bando può escludere i singoli elementi premianti laddove non congrui con le finalità della misura ma, ove applicabili, deve prevedere almeno uno dei seguenti tre sistemi di premialità indicati dall’articolo 8, comma 3 del Codice:

1) punteggio aggiuntivo (nei bandi “a graduatoria”, l’impresa virtuosa ottiene punti in più che le permettono di scalare la classifica);

2) riserva di quota delle risorse finanziarie (l’ente accantona una specifica quota del budget totale (es. il 10% dei fondi) e la destina esclusivamente a chi possiede l’elemento premiante);

3) incremento dell’ammontare dell’agevolazione nei limiti delle intensità massime di aiuto (se il bando prevede normalmente un contributo a fondo perduto del 40%, l’impresa con il requisito premiante potrebbe ottenere un “bonus” e arrivare, ad esempio, al 45% o 50% di contributo).

La scelta di escludere un elemento va motivata in relazione al target della misura (si pensi alla premialità sul welfare aziendale in un bando rivolto a professionisti individuali). Tuttavia, laddove gli elementi risultino congrui e applicabili, il bando non può ignorarli.

Due avvertenze operative:

1. rating e certificazioni devono preesistere alla domanda e i tempi di rilascio non sono comprimibili; conviene quindi attivarsi ben prima della pubblicazione dei bandi di interesse;

2. se il possesso dell’elemento premiante dichiarato risulta non veritiero, il proponente decade dal vantaggio conseguito e, quando la premialità è stata determinante ai fini dell’ammissione, subisce la revoca dell’intera agevolazione, ferme le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci ex articolo 76 del Dpr 445/2000 (articolo 8, comma 4).

Nell’ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, ferma restando la condizione di congruità con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo stesso e tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, il codice destina alle Pmi una quota minima del 60% delle risorse di ciascun incentivo, di cui almeno il 25% a micro e piccole imprese o ai lavoratori autonomi, ove ammessi (articolo 8, comma 5).

5. Le spese ammissibili

Per gli incentivi che finanziano un programma di spesa, il bando definisce tipologie, misura e condizioni di ammissibilità delle spese, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla fonte di finanziamento e dalla normativa nazionale ed europea.

L’articolo 11, comma 2, del Codice fissa però tre requisiti minimi di validità generale:

1. le spese devono essere pertinenti e imputabili all’operazione agevolata;

2. tracciabili, con documentazione riportante il codice unico di progetto (Cup), di cui all’articolo 11 della legge 3/2003, valido per ogni progetto di investimento pubblico;

3. contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

In concreto: il Cup va comunicato subito ai fornitori per l’indicazione in fattura elettronica, così che la documentazione di spesa sia organizzata sin dal primo pagamento.

6. L’erogazione e la rendicontazione

Nel bando-tipo l’erogazione segue le regole dell’articolo 15 del Codice. I contributi sono erogati in una o più quote, di importo pari allo stato di avanzamento contabile dell’iniziativa; sono ammesse anticipazioni assistite da garanzia fideiussoria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare; dall’ultima quota può essere trattenuta una parte dell’agevolazione, che viene liquidata solo dopo il completamento dei controlli sulla corretta realizzazione dell’operazione finanziata.

Fuori dei casi di anticipazione, l’erogazione è subordinata alla rendicontazione delle spese, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

Il Codice sollecita le amministrazioni a favorire il ricorso alle Opzioni semplificate di costo (Osc) (tassi forfettari, tabelle di costi standard). La PA conserva la discrezionalità di valutare la compatibilità di tali opzioni di costo con la fonte di finanziamento dell’incentivo.

7. I controlli sui beneficiari

Il sistema dei controlli opera su tre piani.

In via preliminare, l’articolo 9 del Codice individua i motivi di esclusione sempre ostativi all’accesso: cause di decadenza, sospensione o divieto in materia antimafia (articoli 67 e 84 del Dlgs 159/2011); sanzione interdittiva dell’esclusione da agevolazioni o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ex Dlgs 231/2001; condanne definitive dei legali rappresentanti o degli amministratori per i reati rilevanti ai fini dell’esclusione dagli appalti; violazioni contributive ostative al rilascio del Durc; pregresse operazioni di delocalizzazione ai sensi dell’articolo 16 del Codice; da ultimo, l’inadempimento dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 213/2023, tema già oggetto di approfondimento in questa rubrica.

In fase di ammissione (articolo 18, comma 3 del Codice), il soggetto gestore acquisisce l’informazione antimafia per le agevolazioni di importo superiore a 150.000 euro e verifica d’ufficio la regolarità contributiva mediante Durc, con validità di centoventi giorni dal rilascio.

In fase di erogazione (articolo 18, comma 4 del Codice) sono richiesti: un nuovo Durc, con la precisazione che, in caso di inadempienza contributiva, l’importo corrispondente è trattenuto dall’erogazione e versato direttamente agli enti previdenziali ex articolo 31, comma 3, del Dl 69/2013; la verifica presso l’agente della riscossione ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro, con blocco dell’erogazione in presenza di cartelle scadute di pari ammontare; per gli aiuti di Stato, la verifica cosiddetta Deggendorf tramite il Registro nazionale degli aiuti, che preclude l’erogazione a chi non abbia restituito aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

A ciò si aggiungono i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni, esperibili in ogni fase del procedimento, nonché le ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate (articolo 18, commi 2 e 6). La posizione dell’impresa deve dunque essere regolare non solo al momento della domanda, ma per tutta la durata dell’agevolazione.

8. Come prepararsi

Nell’attesa dei primi bandi redatti secondo il nuovo modello, è opportuno che le imprese interessate verifichino preventivamente la propria posizione rispetto ai motivi di esclusione, con particolare riguardo alla regolarità contributiva, ai carichi pendenti presso l’agente della riscossione e all’adempimento dell’obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali.

Merita inoltre valutare per tempo l’acquisizione degli elementi premianti: il rating di legalità, riservato alle imprese con fatturato non inferiore a 2 milioni di euro e iscritte al Registro delle imprese da almeno due anni, e la certificazione della parità di genere, i cui tempi di rilascio non ne consentono l’ottenimento a ridosso della domanda.

Sul piano organizzativo, è consigliabile adeguare sin d’ora i processi amministrativi agli obblighi di tracciabilità previsti dalla nuova disciplina (indicazione del Cup su fatture e pagamenti e, ove opportuno, contabilità separata di commessa) e predisporre, per la parte comune a tutti i bandi — regolarità contributiva, verifiche antimafia, dichiarazioni sostitutive, documentazione di spesa — procedure e fascicoli documentali standardizzati, riservando l’esame puntuale alle sole previsioni proprie della singola misura. In tal modo l’uniformità introdotta dal bando-tipo potrà tradursi in un effettivo risparmio di tempo e in una riduzione degli errori in sede di domanda e di rendicontazione.

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