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Imprese sociali, attività socio sanitarie da considerare per l’esenzione Iva

La risposta a interpello 475 chiude all’agevolazione per la fondazione che cambia veste

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di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Per la fondazione che assume la qualifica di impresa sociale niente esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie. Un chiarimento reso dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 475/2021 a fronte di un quesito da parte di una fondazione Onlus che opera nel settore socio-sanitario.

Più nello specifico, il soggetto istante si interroga sulla possibilità, laddove decida di assumere la qualifica di impresa sociale, di poter continuare a fruire dell’esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 27-ter del Dpr 633/1972, atteso che con la piena operatività della Riforma, il riferimento alle Onlus sarà sostituito con quello di «enti del Terzo settore (Ets) di natura non commerciale» escludendo di fatto le imprese sociali.

Ciò nonostante la fondazione ritiene di poter continuare a beneficiare del regime di favore rientrando tra gli «enti aventi finalità assistenziale sociale». Sul punto, l’agenzia delle Entrate muovendo da un’analisi del quadro normativo così come modificato a seguito della riforma ritiene che la fondazione in quanto impresa sociale non potrà continuare a beneficiare del regime di esenzione.

Il Codice del Terzo settore (Cts), infatti, interviene nella riformulazione delle categorie di enti non profit che possono fruire dei particolari regimi di esenzione previsti dall’articolo 10, comma 1, numeri 15), 19) 20) e 27-ter sostituendo la parola «Onlus» con quella di Ets non commerciale. Una modifica questa - operativa dopo l’autorizzazione Ue sui nuovi regimi fiscali - e che non permette di far rientrare nell’alveo di tale definizione l’impresa sociale attesa la sua natura commerciale. Elemento quest’ultimo che peraltro non consentirebbe alla Fondazione di essere inclusa tra gli «enti avente finalità assistenziale».

Una posizione quella assunta dall’agenzia delle Entrate piuttosto stringente che assegna l’esenzione Iva nell’ambito socio-sanitario sulla base di un unico presupposto soggettivo ovvero la natura di Ets non commerciale. A ben vedere, tuttavia, ai fini dell’assegnazione o meno del regime di esenzione Iva non dovrà essere valutata la sola natura non commerciale dell’ente ma anche l’attività in concreto svolta: vale a dire se caratterizzata da finalità tipicamente di assistenza sociale. Un requisito diverso ed ulteriore (espressamente richiamato dall’articolo 10, comma 1, n. 27-ter) che nel caso di specie sembrerebbe sussistere per di più se si tiene conto dell’orientamento della Corte di giustizia (sentenza 26 maggio 2005, causa C-498/03). Un indirizzo questo che fa rientrare nella categoria degli «enti aventi carattere di assistenza sociale» anche quelli che perseguono finalità di lucro e che consentirebbe anche alle imprese sociali, di continuare a beneficiare del regime di esenzione Iva pur perdendo la qualifica di Onlus.