La conoscenza effettiva dell’atto impositivo, anche acquisita aliunde e non tramite valida notificazione, è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per l’impugnazione; tuttavia, se tale conoscenza giunge dopo il termine di decadenza del potere impositivo, tale tardività può essere eccepita solo con una tempestiva impugnazione.
A confermare questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 24973/2026.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo al 2011. Il contribuente...

