Gli integratori alimentari non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’aliquota Iva ridotta, perché non sono previsti nella Tabella A allegata al Dpr 633/72. L’applicazione dell’imposta agevolata va quindi decisa caso per caso, «in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) che ne ha analizzato la relativa composizione».
Con tre diverse risposte a interpello pubblicate l’11 maggio (la 332, la 333 e la 334), le Entrate sottolineano quindi che la cessione degli integratori alimentari può ritenersi soggetta all’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10% soltanto se i loro componenti sono riconducibili – secondo il parere dell’Adm – ai prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, del decreto Iva.
L’amministrazione ricorda che con diversi documenti di prassi (risoluzioni 153/E/2005, 290/E/2008 e 383/E/2008) i cosiddetti “integratori alimentari” – in ragione della loro specifica composizione – sono stati classificati dalle Dogane nell’ambito della voce 21.06 «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove». Vedendosi così riconosciuta l’aliquota Iva del 10% «in quanto riconducibili nel n.80) della Tabella A, Parte III» allegata al Dpr 633.
Anche in questi ultimi interpelli l’Agenzia ha dato via libera all’applicazione dell’imposta ridotta del 10%, in virtù del parere delle Dogane. In tutti e tre i casi sottoposti all’attenzione, infatti, gli integratori alimentari erano stati classificati dall’Adm con codice NC 2106. Un codice che corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, Parte III del decreto Iva («Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2017), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura»).

