Con la Faq del 05 febbraio 2026 l’agenzia delle Entrate ha fornito la sua interpretazione circa la quantificazione dell’interesse legale da applicare con riferimento alla rateizzazione ultrannuale dell’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al regime del “ravvedimento speciale” prevista per i soggetti che hanno aderito al CPB (concordato preventivo biennale) per gli anni 2018/2022 (articolo 2-quater, comma 8, del D.L. n. 113/2024).

Per il 2026 tale interesse è stato fissato all’1,60% dal Decreto del MEF del 10/12/2025, con decorrenza dal 01/01/2026.

In discesa rispetto al tasso del 2,00% che era stato fissato per il 2025 dal precedente Decreto del MEF del 10/12/2024, con decorrenza dal 01/01/2025.

In realtà la FAQ pubblicata dall’Ade nasce in risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dalle società di software associate ad AssoSoftware, dovute a una condizione di incertezza che aveva portato a uno stato di fatto per cui:

- alcuni gestionali adattano ogni anno i piani rate ultrannuali in essere al saggio legale in stabilito dall’apposito decreto del MEF, rielaborando le deleghe F24 inizialmente predisposte e non ancora versate;

- altri software, invece, seguono le indicazioni fornite dall’Ade con la Circolare n. 28/E del 21/06/2011 che prevede ancora oggi, per l’accertamento con adesione, l’utilizzo di un unico tasso di interesse legale determinato con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento.

Va ricordato, infatti, che la risposta 2.16 contenuta nella citata Circolare intitolata “Misura degli interessi nel caso di accertamento con adesione” fornisce la seguente indicazione tuttora valida: “Si precisa, peraltro, che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi (ciò significa che il tasso di interesse legale per un accertamento perfezionato nel 2010 è pari all’1%, anche se le rate saranno corrisposte negli anni successivi)”.

Si tratta di una soluzione pragmatica che permette di utilizzare un unico piano rate definito al momento dell’adesione, senza la necessità di dover ricalcolare le rate ogni anno.

Ciò detto, l’Ade con la sua FAQ non ha comunque potuto far altro che fornire una soluzione alternativa, stante che la discesa del saggio legale dal 2,00% all’1,60% è stata questa volta a favore del contribuente e l’Ade stessa non ha potuto che confermare la possibilità di applicare un tasso più favorevole.

È chiaro che chi ha deciso di adottare questa tecnica non potrà, in futuro, che continuare ad adeguare il saggio di interesse ogni anno, soprattutto nel caso in cui questo dovesse aumentare.

Diverso il caso di coloro che invece hanno deciso, in conformità alle indicazioni fornite dalla citata Circolare 28/E del 21/06/2011, di mantenere fisso il saggio per tutta la durata della rateazione. In questo caso è molto difficile che possano sorgere contestazioni da parte dell’Ade, stante che il comportamento, seppur per analogia rispetto all’accertamento con adesione, è in questo caso a favore del fisco.

È chiaro che considerare obbligatorio il ricalcolo delle rate metterebbe in forte difficoltà chi si è già avvalso di questa interessante quanto utile procedura.

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