Nessuna rateizzazione, né differimento dei debiti accise su alcoli e carburanti, ma gli accertamenti delle scadenze di pagamento relative ai mesi di marzo, aprile e maggio saranno attivati dal 1° giugno 2020.

Inoltre, è sospesa la misura accessoria prevista dal testo unico Accise che dispone il blocco delle estrazioni dal deposito fiscale per i soggetti obbligati che non adempiono ai dovuti versamenti.

Con queste conclusioni, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, affronta il dibattuto tema dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 67 del decreto legge 18/20 al sistema delle accise.

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La determinazione direttoriale 126776 su energie e alcoli

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Per quanto disposto dalla norma, infatti, «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ponendosi dunque il tema del riferimento di questa norma agli obblighi di pagamento delle imposte di fabbricazione e di consumo.

Per questi tributi, infatti, il legislatore non ha previsto ipotesi di sospensione o differimento, neppure frazionato, degli obblighi di pagamento mensile, ma a livello territoriale si registrano casi di difficoltà finanziarie, attuali o potenziali, molto rilevanti e che possono comportare mancati versamenti anche molto ingenti.

A ciò si aggiunge la disposizione di cui all’articolo 3, comma 4, del Tu Accise, che – in maniera per la verità molto discutibile – dispone che, dopo la scadenza del termine di pagamento mensile, «non è consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta».

Così facendo, il legislatore non consente al soggetto obbligato in difficoltà finanziarie di operare in deroga o in qualsivoglia forma vigilata, così da rendere di fatto impossibile l’attività e irrealizzabili le speranze di adempimento del debito.

Il compromesso

In questo quadro, si pone la soluzione di compromesso individuata dalle Dogane con la direttoriale 126776/20, basata su un principio non poco ardito: per l’amministrazione, i debiti di marzo, aprile e maggio non devono essere né constatati, né accertati, prima del 1° giugno 2020; per l’effetto, nessun blocco è imposto all’operatività dei depositi di alcoli o prodotti energetici.

A far data dal 1° giugno 2020 saranno dunque notificati gli atti di verifica e controlli, prima, e quelli di accertamento, poi, con applicazione del divieto di estrazione di merce dai depositi.

Insomma, assumendo una quota di rischio, il fisco ammette i soggetti obbligati a operare anche in assenza di pagamento delle imposte, almeno per due mensilità.

La soluzione è un comprensibile compromesso per far fronte ad una situazione che, attualmente, è molto grave e che deve però bilanciarsi con le esigenze di cassa garantite da un tributo di facile ed immediata riscossione. 

Il testo unico Accise

In realtà, meglio sarebbe inquadrare la questione accise in un ragionamento più ampio di carattere anche legislativo ed esecutivo.

Per esempio, da anni esiste una norma nel Tu Accise per cui, in caso di difficoltà economiche, il soggetto obbligato può accedere alla rateizzazione del debito, continuando a operare.

Questa situazione continua a essere ritenuta la migliore possibile e, tuttavia, non è considerata eseguibile per assenza di un apposito decreto ministeriale attuativo previsto dalla norma, mai adottato forse per timore di assenza di coperture economiche.

Tuttavia, questa disposizione va sempre letta come singola ed eccezionale e non tale da consentire un pagamento a rate delle accise.

Ipotesi d’intervento

Altre ipotesi normative potrebbero invece ricondursi a principi di sospensione totale e parziale del tributo, da conguagliarsi alla fine della pandemia.

Questa misura dovrebbe essere adottata con grande attenzione, visto che si pone il tema della rivalsa totale o parziale dell’imposta che deve fare i conti con arricchimenti di una parte contrattuale o con adempimenti contabili rilevanti, come la necessità di emissione di note di variazione.

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