1. La dichiarazione Irap 2024 e i versamenti
Il modello Irap 2024 dev’essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta 2023, istituita dal Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. La modulistica e le istruzioni, nonché le specifiche tecniche, sono state approvate con il Provvedimento agenzia delle Entrate n. 68659/2024.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle Regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
I contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2023 non devono utilizzare il modello Irap 2024, ma quello approvato l’anno precedente, cioè il modello Irap 2023. Qualora quest’ultimo modello non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i termini di versamento, il pagamento del saldo Irap dell’anno d’imposta 2023 e del primo acconto per il 2024 (40%) dovrà essere effettuato entro il 1° luglio 2024 (posto che il 30 giugno cade di domenica), o con maggiorazione dello 0,4% entro il 31 luglio 2024. Il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se d’importo non superiore a 103 euro. Il secondo acconto Irap per il 2024 (60%) dovrà essere versato entro il 30 novembre 2024 (con differimento al 2 dicembre 2024 perché l’ultimo giorno di novembre cade di sabato).
2. I termini di presentazione del modello Irap 2024
Si rammenta che con il Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto Adempimenti), attuativo della Riforma fiscale (legge 111/2023), sono intervenute novità in merito ad una serie di adempimenti tributari, in particolare concernenti i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per il versamento delle imposte. Per le dichiarazioni dei redditi dei soggetti Ires, compresi gli enti non commerciali pubblici e privati, in quanto soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le Amministrazioni pubbliche (anche nel caso in cui siano non soggette ad Ires in base all’articolo 74, comma 1 del Tuir), il termine di presentazione della dichiarazione viene fissato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (articolo 2, comma 2, Dpr 322/1998), con la conseguenza che per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare la data corrisponde al 30 settembre. Vi è, quindi, a regime già un anticipo rispetto al 30 novembre fissato dalle disposizioni precedenti.
Per gli Enc, in base all’articolo 38, comma 1, lett. b) del Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 (Decreto Accertamento e concordato preventivo biennale), per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il citato termine per l’invio telematico della dichiarazione, scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il termine indicato potrebbe però essere oggetto di uno slittamento per effetto della modifica al Decreto suddetto ad opera del correttivo in corso di approvazione. Il nuovo termine dovrebbe coincidere con il 31 ottobre 2024 e tale data potrebbe risultare poi, già a partire da quest’anno, la scadenza a regime per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e Irap (solo il 730 resterebbe al 30 settembre di ogni anno).
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume rilevanza alcuna la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del Dpr 322/1998 nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale dell’ente interessato per quanto possa effettivamente risultare applicabile nella singola fattispecie.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E/2002). Ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni che possono essere estinte con ravvedimento operoso entro lo stesso termine dei novanta giorni. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che eventualmente ne risulti dovuta da parte dell’agenzia delle Entrate.
In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro il termine, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24 settembre 1999).
3. Le principali novità
La Riforma dello Sport, con il Dlgs 120/2023, ha dettato le novità che caratterizzano la compilazione della dichiarazione Irap 2024. In particolare, la Riforma ha stabilito la non concorrenza alla formazione della base imponibile Irap dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi operanti nell’area del dilettantismo fino ad un massimo di 85.000 euro annui.
Inoltre, si rammenta che le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), sono state esonerate dall’invio del modello Eas (articolo 30 del Dl 185/2008) a seguito delle modifiche apportate al Dlgs 39/2021 (articolo 6, comma 6-bis). Fino all’abrogazione la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti non commerciali di tipo associativo è stata subordinata non solo al possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (articolo 148 del Tuir e articolo 4, commi 4 e 6, Dpr 633/1972), ma anche alla trasmissione all’agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l’apposito modello Eas.
Le modifiche recepite dalla modulistica sono, pertanto, legate a diversi aspetti che in riferimento agli enti non commerciali si riferiscono alle seguenti fattispecie:
1. quadro IE, righi IE2 e IE35
- non vanno indicati, perché non rilevanti rispetto alla formazione della base imponibile Irap, i compensi per lavoro sportivo dilettantistico erogati ai collaboratori coordinati e continuativi all’articolo 36, comma 6 del Dlgs 36/2021, come modificato dall’articolo 1, comma 29 del Dlgs 120/2023.
2. quadro IE, sezione II, rigo IE30 e quadro IK, sezione II, rigo IK19, colonna 2
- nelle altre variazioni in diminuzione (della sezione II, attività commerciale, quadro IE), per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano è necessario indicare, con il codice 18, l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non concorrono a formare il valore della produzione netta ai fini dell’Irap a condizione che in ciascun anno le Federazioni stesse destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statuarie non commerciali. La modifica elimina l’impostazione del modello Irap 2023 che generava una parzialità ingiustificata laddove prevedeva che almeno il 20% fosse destinato allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Inoltre, subordinava l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 1, commi 185-187 della legge 234/2021);
- identica indicazione si rinviene per le attività commerciali (quadro IK, sezione II) in riferimento agli enti pubblici e Amministrazioni, sezione II.
3. quadro IE, rigo IE20
- tra i componenti negativi indeducibili [articolo 11, comma 1, lett. b) del Dlgs 446/1997 contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini Irap] dovranno essere esclusi i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro (questi compensi, infatti, non concorrono alla determinazione della base imponibile).
4. quadro IS, rigo IS7, colonna 2 rif.to rigo IE57, IK20, colonna 5, IK24, colonna 4
- è necessario indicare la deduzione (limitata al 70%) del costo complessivamente sostenuto (ad eccezione dei contributi assicurativi comunque integralmente deducibili), per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
4. Composizione e compilazione del modello Irap 2024 Enc
Il modello Irap 2024, in riferimento alle parti di specifico interesse degli Enc, è composto dai quadri riportati nelle tabelle seguenti.
Gli enti soggetti che indicano nella dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di cui al Dm 31 maggio 2017, n. 115, devono compilare la sezione XVIII del quadro IS per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. La sottoscrizione della dichiarazione e il visto di conformità
La dichiarazione dev’essere sottoscritta, a pena di nullità, da parte del rappresentante legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella “Codice di carica” riportata al paragrafo 1.4 delle istruzioni alla compilazione. I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell’apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.
La dichiarazione dev’essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5 del Dpr 322/1998).
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale e se ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno d’imposta, anche se cessato dal suo incarico al momento della sottoscrizione/presentazione, sarà comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione Irap, riferita alla medesima annualità, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5 del Dlgs 471/1997 (cfr. risoluzione 8 giugno 2011, n. 62).
Gli enti che, ai sensi dell’articolo 1, comma 574 della legge 147/2013, utilizzano in compensazione il credito Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del Dlgs 241/1997, relativamente alla dichiarazione dalla quale emerge il credito.
In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5 del citato decreto 322/1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del Codice civile (se ed in quanto applicabile), attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2 del regolamento di cui al Dm 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine, i soggetti che esercitano il controllo, qualora sottoscrivano la presente dichiarazione anche ai fini dell’attestazione predetta, sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna “Firma per attestazione”, in corrispondenza del proprio codice fiscale. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione di sanzioni (articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del Dlgs 241/1997).


