1. In sintesi

Con l’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 207/2024 è stato introdotto un incentivo fiscale per le imprese Ires: la riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota Ires, dal 24% al 20%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 . Il successivo Dm 8 agosto 2025 ne ha dettato le modalità applicative.

Il beneficio non è automatico, ma è legato a comportamenti virtuosi delle aziende essendo necessario che l’impresa:

• abbia accantonato a riserva almeno l’80%dell’utile 2024;

• abbia effettuato investimenti “rilevanti” in beni strumentali nuovi, come macchinari, impianti e tecnologie, anche tramite leasing, dal 1° gennaio 2025 alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (31 ottobre 2026 per gli esercizi solari);

• abbia dimostrato un incremento occupazionale nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti solari);

• non faccia ricorso alla cassa integrazione nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed in quello successivo (2024 e 2025 per gli esercizi solari).

Una volta effettuati gli investimenti, questi devono essere mantenuti per almeno cinque anni. Se durante questo periodo i beni vengono ceduti o delocalizzati all’estero, o gli utili accantonati vengono distribuiti, l’impresa perde l’intero beneficio fiscale.

Allo stesso tempo, eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale – fusioni, scissioni o conferimenti – non fanno decadere dall’agevolazione, purché rispettino il principio di neutralità fiscale.

In sintesi, l’attività da svolgere per la determinazione dell’agevolazione nel 2025 si deve basare sui seguenti punti (per soggetti solari):

1. accantonamento a riserva dell’utile di esercizio 2024

2. investimenti in determinati beni nel periodo 1° gennaio 2025-31 ottobre 2026

3. Incremento della base occupazionale nel 2025

4. nessun ricorso alla cassa integrazione nei periodi prestabiliti

5. predisposizione della documentazione di supporto

6. compilazione degli appositi quadri della dichiarazione dei redditi

Di seguito saranno illustrati diversi step con riferimento alle caselle/prospetti da compilare di Redditi SC 2026 con focus sui soggetti Ires ordinari.

2. I soggetti interessati

La riduzione dell’aliquota Ires riguarda solo alcune categorie di contribuenti (articolo 3 del Dm 8 agosto 2025):

• società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia

• stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

• enti non commerciali residenti, limitatamente al reddito derivante da attività commerciale

Sono escluse dall’agevolazione le società in liquidazione ordinaria o in procedure concorsuali liquidatorie, i soggetti che calcolano il reddito, anche solo in parte, con regimi forfetari ed i soggetti in regime di contabilità semplificata nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

3. Il frontespizio modello Redditi SC 2026

Nel frontespizio del modello, prima riga, va compilata la casella «Ires premiale» come segue:

• il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata del 20% si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;

• il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi di riorganizzazione aziendale previsti dall’articolo 11, comma 4, del Dm 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota Ires è ragguagliato ad anno.

La casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l’agevolazione solo sul reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex articolo 115 del Tuir e/o da Trust in regime di Ires premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.

4. Presupposti/requisiti

L’accantonamento degli utili dell’esercizio 2024

Le condizioni di accesso all’agevolazione sono tre: l’accantonamento dell’utile 2024 a riserva, gli investimenti rilevanti e l’incremento della base occupazionale (articoli 5-7 del Dm 8 agosto 2025).

Il primo requisito di accesso all’agevolazione (articolo 4 del Dm) prevede che debbano sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:

• una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in un’apposita riserva;

• almeno il 30% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 accantonato – e, comunque, una quota non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 – deve essere destinato alla realizzazione di investimenti c.d. “rilevanti” individuati all’articolo 5 del Dm 8 agosto 2025

Inoltre, è bene precisare che:

a) Nel calcolo dell’80% dell’utile dell’esercizio 2024 da accantonarsi contano anche eventuali acconti sui dividendi già erogati. Il 24% dell’utile 2023 è solo uno dei tre parametri per calcolare la soglia minima di riferimento degli investimenti; pertanto, in presenza di una perdita riferita all’esercizio 2023, l’agevolazione può essere ugualmente fruita, e la soglia minima di investimento sarà calcolata solo sugli altri due parametri (si veda più sotto).

b) L’utile si considera accantonato se destinato a riserve e non distribuito ai soci. Rilevano anche gli utilizzi per la copertura di perdite pregresse, gli aumento di capitale e gli accantonamenti a riserve legali o statutarie.

Gli utili 2024 accantonati per accedere all’Ires premiale sono soggetti a un vincolo fiscale specifico, distinto da quelli di legge o statuto. In caso di perdite, si considerano utilizzate prima le riserve “ordinarie” e solo dopo quelle vincolate.

I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero per intero della stessa, qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Al fine di monitorare il rispetto del menzionato vincolo, occorre compilare il Quadro RS, righi RS524-RS527, del modello SC2026, in cui si devono indicare l’utile utilizzato a copertura perdite e le eventuali variazioni, con riferimento alla situazione del patrimonio netto che risulta alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Nel rigo RS524 va indicato in colonna 2 l’importo dell’Utile destinato a copertura delle perdite di esercizio.

Nei righi da RS525 a RS527 va indicato:

• in colonna 1, la denominazione delle riserve costituite e/o incrementate mediante destinazione dell’utile;

• in colonna 2, l’importo dell’utile accantonato, anche se superiore alla soglia minima dell’80 per cento;

• in colonna 3, l’importo dell’utile indicato in colonna 2 utilizzato entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 a copertura perdite; nella presente colonna vanno indicati gli altri eventuali utilizzi che non comportano decadenza dall’agevolazione;

• in colonna 4, l’importo dell’Utile indicato in colonna 2 distribuito entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Qualora tale distribuzione comporti la riduzione della quota di utile accantonato ai fini agevolativi al di sotto della soglia minima dell’80 per cento si verifica la decadenza dall’agevolazione. In tal caso, va barrata la casella «Decadenza». In caso di decadenza, l’impresa deve restituire il beneficio per intero, versando le imposte dovute in applicazione dell’aliquota ordinaria entro il termine di versamento del saldo del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza.

Qualora la decadenza si verifichi nel corso del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il presente prospetto non va compilato in quanto il contribuente non può beneficiare dell’agevolazione.

Gli investimenti rilevanti

Per beneficiare della riduzione dell’Ires è necessario che una parte degli utili accantonati venga destinata a investimenti rilevanti. Rientrano tra questi i beni:

a) Industria 4.0 (allegati A e B, legge 232/2016), che devono essere interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura per almeno metà del periodo di sorveglianza, e

b) Industria 5.0 (Dl 19/2024), per i quali, oltre all’interconnessione, occorre ottenere una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% della struttura produttiva o al 5% dei processi interessati.

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2025 fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva al periodo d’imposta 2024 (i.e. 31/10/2026) e rilevano secondo le regole dell’articolo 109 Tuir.

L’ammontare minimo è fissato nel valore più alto tra i seguenti tre parametri:

a) 30% dell’utile accantonato,

b) 24% dell’utile 2023 o

c) 20.000 euro.

Come anticipato, in assenza dell’utile 2023, indicato sub b), l’ammontare minimo è calcolato sulla base dei parametri sub a) e c).

In caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti, l’agevolazione può essere mantenuta in presenza in presenza di investimenti sostitutivi, se conformi alle condizioni di legge.

Per i soggetti che svolgono anche attività istituzionale, gli importi vanno calcolati in proporzione ai ricavi commerciali.

Il modello Redditi non richiede di compilare caselle/righi specifici sugli investimenti rilevanti in relazione all’Ires premiale, ma è comunque opportuno predisporre e conservare adeguata documentazione di supporto.

Gli incrementi occupazionali

Per beneficiare dell’aliquota Ires ridotta, le imprese devono rispettare specifici requisiti legati all’occupazione:

 Stabilità occupazionale: nel periodo d’imposta successivo al 2024, il numero di dipendenti a tempo pieno non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (al netto di uscite volontarie, pensionamenti, invalidità o licenziamenti per giusta causa).

 Incremento occupazionale: devono essere effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% del personale medio del 2024 e comunque non meno di un nuovo dipendente.

 Assenza di cassa integrazione: l’impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024 o nell’anno successivo, salvo i casi di integrazione salariale ordinaria previsti per eventi temporanei e non imputabili all’azienda.

Il modello Redditi non richiede di compilare caselle/righi specifici sugli incrementi occupazionali rilevanti in relazione all’Ires premiale; anche qui, è comunque opportuno predisporre e conservare adeguata documentazione.

5. Il minor debito d’imposta e l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse – quadro RN

La riduzione dell’aliquota Ires di 4 punti percentuali si traduce in minor debito teorico d’imposta, che dovrà essere monitorato con il Quadro RN, come segue.

RN4: ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Dm 8 agosto 2025, ed in deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’articolo 84 del Tuir, i soggetti che fruiscono dell’Ires premiale hanno la facoltà di calibrare l’utilizzo delle perdite fiscali in modo da evidenziare un reddito da assoggettare alla predetta aliquota Ires ridotta

RN8A: è il rigo più complesso poiché va indicato:

• in colonna 1, il reddito soggetto ad Ires premiale con aliquota agevolata del 20 per cento,

• in colonna 2, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all’Ires premiale usufruiscono dell’agevolazione di cui all’articolo 6 del Dpr 601/1973),

• in colonna 4, l’agevolazione Ires premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti (vedasi articolo 12 del Dm 8 agosto 2025)

• in colonna 5, l’imposta relativa all’imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell’importo di colonna 4.

RN22: in colonna 1A, la quota degli acconti di colonna 2, versata a titolo di Ires premiale;

RN23: in colonna 2A, l’ammontare dell’imposta di colonna 3, dovuta a titolo di Ires premiale.

6. Il versamento dell’Ires con il modello F24

L’agenzia delle Entrate ha istituito codici tributo dedicati per il versamento dell’Ires ridotta, così da garantire il monitoraggio delle risorse pubbliche:

• codice tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e

• codice tributo 2049 (saldo).

7. Consolidato nazionale (Quadro GN)

Per le società ed enti che aderiscono al consolidato nazionale o mondiale, la riduzione dell’aliquota Ires si applica con regole specifiche:

• ogni società del gruppo determina il proprio importo agevolabile, che viene poi utilizzato dalla controllante nella liquidazione dell’imposta, fino a concorrenza del reddito consolidato

• nella determinazione del reddito complessivo globale, le eventuali perdite vengono scomputate prioritariamente dai redditi non agevolati (i.e. da quelli relativi alle consolidate che non beneficiano dell’Ires premiale)

• inoltre, l’articolo 8 introduce una deroga alla regola generale dell’articolo 84 del Tuir, secondo cui l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse è automatico ed obbligatorio. Al fine di non escludere dall’agevolazione i gruppi con perdite fiscali pregresse, è consentita la possibilità di non compensarle fino a concorrenza del reddito assoggettabile all’aliquota Ires ridotta

• se una società del gruppo decade dall’agevolazione (e.g. distribuzione utili o dismissione beni), la controllante deve restituire il beneficio, versando la maggiore imposta con l’aliquota ordinaria. Le stesse regole si applicano anche al consolidato mondiale

Il Quadro GN (reddito complessivo consolidato), va compilato come segue:

GN4: ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Dm 8 agosto 2025, ed in deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’articolo 84 del Tuir, i soggetti Ires premiale hanno la facoltà di calibrare l’utilizzo delle perdite fiscali in modo da evidenziare un reddito da assoggettare alla predetta aliquota Ires ridotta

GN6: In colonna 5A, va indicata la quota di reddito di colonna 6 soggetta ad aliquota Ires premiale.

8. Trasparenza fiscale (Quadro TN)

Il Quadro TN deve essere compilato come segue:

Rigo TN3: ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Dm 8 agosto 2025, ed in deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’articolo 84 del Tuir, i soggetti Ires premiale hanno la facoltà di calibrare l’utilizzo delle perdite fiscali in modo da evidenziare un reddito da assoggettare alla predetta aliquota Ires ridotta

TN4: in colonna 5A, va indicata la quota di reddito di colonna 6 soggetta ad aliquota Ires premiale.

Righi TN30-TN33: in colonna 3A, la quota di reddito soggetta ad aliquota Ires premiale, di cui al rigo TN4, colonna 5A, spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 2, da indicare anche in colonna 4. La presente colonna può essere compilata solo per i beneficiari soggetti Ires;

Il socio di società in trasparenza fiscale, nel Quadro RF, rigo RF58, colonna 3E, deve indicare le quote di reddito del medesimo rigo imputate da soggetti Ires trasparenti soggette ad aliquota Ires premiale, già comprese nelle colonne precedenti.

Riproduzione riservata Ⓒ