Imposte

Iva al 10% quando la posa è inserita in un recupero

Si applica l’aliquota Iva del 22% alla «mera» fornitura con posa in opera di «tende da sole» o schermature solari, non effettuata «nell’ambito dei lavori di recupero edilizio», mentre si applica il 10% nell’ambito di un più ampio «intervento di recupero agevolato», come la manutenzione ordinaria, straordinaria o la ristrutturazione edilizia di «fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata», perché è possibile applicare l’agevolazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b) legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Si può beneficiare del 10%, infine, se la loro installazione avviene con un contratto di appalto o d’opera (non fornitura con posa in opera) su immobili di qualunque categoria catastale, nell’ambito delle ristrutturazioni o risanamenti e restauri conservativi.

Relativamente all’agevolazione sulle abitazioni, applicando l’interpretazione autentica dell’articolo 1 comma 19, legge n. 205/2017 e gli esempi della circolare 2018, n. 15/E per le tapparelle, gli scuri e le veneziane, si ritiene applicabile l’aliquota Iva del 10% all’intero valore delle tende da sole esterne, «funzionalmente autonome» rispetto agli infissi, fornite con posa in opera o installate «nell’ambito dei lavori di recupero edilizio», in quanto il loro valore non viene attratto in quello dei beni significativi che vengono installati, ma va ricompreso nel valore della prestazione di servizio, soggetto ad Iva del 10%. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla risposta del 2 ottobre 2020, n. 10, che ha riguardato:

• le tende da sole e schermature solari che proteggono gli infissi esterni dagli agenti atmosferici;

• le tende oscuranti a rullo per esterni;

• i frangisole: schermature solari a lamelle orientabili automatizzate in alluminio.

Secondo l’Agenzia, se le «tende da esterno e le schermature solari» sono caratterizzate da una propria autonomia funzionale rispetto agli infissi forniti nell’ambito dell’intervento di recupero agevolato, possono fruire del regime agevolato Iva» del 10 per cento.

Al di fuori di più ampi interventi di manutenzione o di ristrutturazione edilizia, la cessione con relativo montaggio delle sole tende da sole non rientra «nell’ambito dei lavori di recupero edilizio», ma consiste in una semplice cessione di «complementi d’arredo (tende e tendaggi)», pertanto, non si applica l’aliquota Iva del 10%.

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