Il diritto alla riduzione della base imponibile ex articolo 90 della direttiva 2006/112/Ce spetta esclusivamente al soggetto passivo che ha effettuato l’operazione imponibile e rimane debitore dell’imposta, e non può essere trasferito al cessionario del credito mediante accordi di diritto privato. È questo il principio reso dal Tribunale Ue con la sentenza T-233/25.
Fallimento e nota di variazione
Il caso nasce da una vicenda complessa: un subappaltatore aveva acquisito, tramite cessione, il credito che l’appaltatore vantava verso...


