L’argomento affrontato in questo articolo è trattato nel percorso formativo “Iva: principali operazioni con l’estero” con Luca Mambrin, strutturato in tre incontri.

1. La tematica

La trasmissione in streaming di manifestazioni ed eventi da parte di soggetti stabiliti all'estero (o italiani), destinata in particolare a consumatori italiani (o esteri) non soggetti passivi d'imposta, è divenuta un fenomeno sempre più frequente negli anni successivi alla pandemia. Tale evoluzione tecnologica ha posto il problema di individuare correttamente il luogo di imposizione delle prestazioni e, conseguentemente, di assicurare la corretta applicazione dell'Iva nello Stato in cui il servizio è effettivamente consumato.

Per fronteggiare queste situazioni, il legislatore dell'Unione europea ha modificato i criteri di territorialità applicabili alle prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quando tali attività sono trasmesse in streaming o rese disponibili con modalità virtuali.

Le modifiche, introdotte dalla direttiva (UE) 2022/542 e recepite nell'ordinamento italiano dal D.Lgs 180/2024, applicabili dal 1° gennaio 2025, hanno inciso, in particolare, sull'art. 7-quinquies del Dpr 633/1972, adeguando la disciplina nazionale alla progressiva dematerializzazione delle modalità di fruizione degli eventi.

2. Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento

L'art. 7-ter del Dpr 633/1972 stabilisce i criteri generali di territorialità delle prestazioni di servizi.

Nei rapporti B2B, le prestazioni si considerano effettuate in Italia quando sono rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Nei rapporti B2C, invece, le prestazioni si considerano effettuate in Italia quando sono rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti passivi.

La corretta applicazione della regola generale richiede, pertanto, di individuare sia la natura del servizio sia lo status del committente, verificando se quest'ultimo agisca in qualità di soggetto passivo d'imposta o di consumatore finale.

L'art. 7-quinquies contiene alcune importanti deroghe alle regole generali di territorialità delle prestazioni di servizi contenute nel citato art. 7-ter.

La disposizione dell'art. 7-quinquies è sostanzialmente suddivisa in due parti:

  • la lettera “a” prevede che le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. Inoltre, il medesimo criterio di territorialità va applicato anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;
  • la lettera “b” prevede che le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni nonché le prestazioni accessorie connesse con l’accesso rese a committenti soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.

Alla luce di tali disposizioni è possibile desumere che:

  • se la prestazione è resa verso un privato (B2C) sia che trattasi genericamente di prestazione relativa ad una manifestazione sia di prestazione per l’accesso alla manifestazione il luogo di tassazione è quello in cui viene svolta la manifestazione stessa;
  • se la prestazione è resa verso un soggetto passivo (B2B) la territorialità cambia in quanto:

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato la Direttiva 2022/542/UE ha introdotto, con decorrenza dal 1°gennaio 2025, specifiche disposizioni in materia di territorialità per gli spettacoli in streaming o resi in altro modo disponibili virtualmente.

In particolare:

  • viene modificato l’art. 53 della Direttiva 2006/112/CE: la deroga prevista nei rapporti B2B per cui la territorialità delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, etc. e delle prestazioni di servizi accessori connessi con l’accesso si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell’evento, dal 1° gennaio 2025, non si applica quando la presenza all’ evento è virtuale;
  • viene modificato l’art. 54 della Direttiva 2006/112/CE: la deroga prevista nei rapporti B2C, per cui la territorialità delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, etc. compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, e i servizi accessori, si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell’evento, dal 1 gennaio 2025, se tali servizi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, è sostituita dalla tassazione nel luogo in cui il committente è stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

Il D.Lgs 180/2024 ha recepito nell'ordinamento nazionale i nuovi criteri di territorialità Iva per gli eventi resi virtualmente e i relativi servizi di accesso apportando le specifiche modifiche all'art. 7-quinquies lett. a) e b).

Sintetizzando il contenuto della nuova disposizione, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/2025 ha precisato che, a partire dal 1° gennaio 2025, le prestazioni di servizi indicate nel citato art. 7-quinquies, qualora siano rese a committenti non soggetti passivi d'imposta (B2C), sono territorialmente rilevanti in Italia, in deroga al criterio del luogo di esecuzione dell'evento, al ricorrere della duplice condizione:

  • i servizi stessi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili;
  • i committenti, non soggetti passivi d’imposta, risultano domiciliati nel territorio dello Stato o sono ivi residenti senza domicilio all’estero.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni e le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, viene evidenziato che, in linea generale, le medesime si considerano territorialmente rilevanti nello Stato quando le manifestazioni sono ivi svolte, a prescindere dalla natura dei committenti (soggetti passivi e non).

Dal 1° gennaio 2025, in deroga al criterio citato e in forza della nuova disciplina, le prestazioni di servizi di accesso (e di servizi accessori connessi con l'accesso) a eventi trasmessi in streaming o altrimenti resi virtualmente disponibili sono territorialmente rilevanti in Italia, a prescindere dal luogo in cui si svolgono, qualora i committenti siano stabiliti nel territorio dello Stato (nel caso di soggetti passivi), o siano domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti senza domicilio all'estero (nel caso di privati consumatori).

3. Il caso operativo

Alla luce delle nuove disposizioni si analizzino le seguenti casistiche:

a) Una società italiana rende a un committente francese, soggetto passivo d’imposta (B2B), servizi relativi all’accesso a un evento di formazione che si svolge in Italia.

b) Una società italiana rende a un committente francese, soggetto passivo d’imposta (B2B), servizi relativi all’accesso a un evento di formazione che si svolge in streaming.

c) Un evento di formazione si svolge in Italia e viene erogato da una società italiana. Ad esso partecipano soggetti francesi, non soggetti passivi ai fini Iva (B2C).

d) Il medesimo evento viene erogato online a soggetti francesi, non soggetti passivi ai fini IVA (B2C).

4. La soluzione

a) Una società italiana rende a un committente francese, soggetto passivo d’imposta (B2B), servizi relativi all’accesso a un evento di formazione che si svolge in Italia.

La prestazione è territorialmente rilevante in Italia. Trattandosi di un servizio di accesso a una manifestazione svolta fisicamente nel territorio dello Stato, trova applicazione la deroga prevista dall'art. 7-quinquies, lett. b), del Dpr 633/1972. Il luogo di imposizione coincide quindi con il luogo in cui si svolge l'evento, indipendentemente dal fatto che il committente sia stabilito in Francia.

b) Una società italiana rende a un committente francese, soggetto passivo d’imposta (B2B), servizi relativi all’accesso a un evento di formazione che si svolge in streaming.

Se il medesimo evento è erogato in streaming e la partecipazione del committente francese è virtuale, la deroga relativa al luogo di svolgimento della manifestazione non trova applicazione.

La prestazione è quindi territorialmente rilevante in Francia, secondo la regola generale applicabile ai rapporti B2B, in base alla quale il luogo della prestazione coincide con lo Stato di stabilimento del committente soggetto passivo. Tale conclusione presuppone che l'operazione sia effettivamente qualificabile come servizio di accesso all'evento virtuale e che il committente francese abbia lo status di soggetto passivo Iva ai fini della territorialità Iva.

c) Un evento di formazione si svolge in Italia e viene erogato da una società italiana. Ad esso partecipano soggetti francesi, non soggetti passivi ai fini Iva (B2C).

Poiché l'evento è svolto fisicamente in Italia, la prestazione è territorialmente rilevante nello Stato ai sensi dell'art. 7-quinquies, lett. a), del Dpr 633/1972. Il luogo di domicilio o di residenza dei partecipanti non assume rilievo, poiché il servizio è fruito mediante partecipazione fisica a un'attività materialmente svolta in Italia.

d) Il medesimo evento viene erogato online a soggetti francesi, non soggetti passivi ai fini IVA (B2C).

Se il corso non è svolto in presenza, ma è trasmesso in streaming o reso virtualmente disponibile a consumatori francesi, la territorialità cambia. La prestazione si considera effettuata in Francia ovvero nello Stato in cui i committenti sono domiciliati o risiedono senza domicilio all'estero.

Il fatto che il prestatore sia stabilito in Italia o che l'attività formativa sia organizzata dall'Italia non determina, di per sé, l'imponibilità dell'operazione in Italia.

Quando la prestazione B2C è territorialmente rilevante in Francia o in un altro Stato membro, il prestatore italiano deve assolvere l'Iva dovuta nello Stato membro di consumo.

Anche per i servizi B2C di cui all'art. 7-quinquies del Dpr 633/1972 il soggetto passivo stabilito in Italia può optare per il regime speciale OSS previsto per i servizi resi a committenti non soggetti passivi in altri Stati membri. In caso di adesione al regime, il prestatore applica l'aliquota dello Stato membro in cui l'operazione è territorialmente rilevante, presenta la dichiarazione OSS e versa l'imposta attraverso lo Stato membro di identificazione, senza dover ordinariamente procedere a una distinta identificazione IVA in ciascuno Stato membro di consumo.

5. Gli errori da evitare

È opportuno evitare di identificare automaticamente la soggettività passiva con il semplice possesso di una partita IVA. Ai fini della territorialità, occorre verificare che il committente agisca in qualità di soggetto passivo e che l'operazione sia riferibile alla sua attività economica, ove richiesto dalla disciplina applicabile.

Quanto al prestatore, il luogo di stabilimento non coincide necessariamente con la sola sede legale. L'individuazione della sede dell'attività economica e dell'eventuale stabile organizzazione richiede una valutazione complessiva dell'organizzazione dell'impresa, delle funzioni di amministrazione centrale e del luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali concernenti la gestione generale.

6. La check list di verifica

La griglia che segue riepiloga i criteri di territorialità Iva in vigore dal 1° gennaio 2025.

7. Conclusioni

L'art. 7-quinquies del Dpr 633/1972 disciplina una delle principali deroghe al criterio generale di territorialità Iva previsto per le prestazioni di servizi. La disposizione consente di collegare l'imposizione al luogo in cui l'attività viene materialmente svolta oppure, nel caso di eventi virtuali fruiti da consumatori finali, al luogo in cui il committente è domiciliato o risiede.

La disciplina è stata adeguata alla diffusione dello streaming e delle altre modalità di fruizione a distanza. Per gli eventi in presenza continua a rilevare il luogo materiale di svolgimento della manifestazione. Per gli eventi virtuali, invece, tale criterio viene sostituito, nei rapporti B2C, dal domicilio o dalla residenza del consumatore e, nei rapporti B2B relativi ai servizi di accesso, dalla regola generale del luogo di stabilimento del committente.

La corretta applicazione della disciplina richiede, pertanto, una qualificazione puntuale dell'operazione. Non è sufficiente considerare il solo oggetto dell'evento: occorre esaminare il contenuto del servizio, la posizione del committente, la modalità di fruizione e l'eventuale ricorso al regime OSS per l'assolvimento dell'imposta nello Stato membro di consumo.

In questo articolo sono stati analizzati i profili essenziali.

Nel corso "IVA: principali operazioni con l'estero" questo argomento viene approfondito insieme agli altri ad esso correlati attraverso casi pratici, documentazione, modelli e soluzioni applicative.

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