Il diritto alla detrazione dell’Iva sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e non può essere subordinato alla circostanza formale della ricezione tempestiva della fattura. Questo è il principio reso dal Tribunale Ue nella causa T-689/24. Del resto, la fattura costituisce un requisito per l’esercizio del diritto alla detrazione, non per la sua esistenza.
Il ritardo delle fatture
La controversia riguardava la disciplina polacca applicabile alle forniture di gas ed energia elettrica. La società polacca, pur avendo...


