Regole oggettive e soggettive più stringenti e uniformi da rispettare, secondo i canoni Ue, per realizzare in tutti gli Stati membri una tassazione differita delle cessioni intra unionali di 12 mesi attraverso il contratto del call off stock .

Con l’approvazione in via preliminare dal Consiglio dei ministri della settimana scorsa dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva quick fixes (direttiva 2018/1910/UE) si introducono nel nostro ordinamento nuove regole per disciplinare, in modo allineato Ue, il contratto internazionale del call off stock .

Il contratto di call off stock

Il contratto ha un particolare interesse per le imprese perché differisce la tassazione dal momento dell’invio delle merci al cliente comunitario al momento del prelievo delle merci da parte del cliente, con un limite temporale di 12 mesi, ma il mancato recepimento nei tempi (doveva essere recepito entro il 1° gennaio 2020) crea non poche preoccupazioni di conformità.

Con il decreto all’esame, vengono inseriti nel Dl 331/1993, che disciplina le operazioni intracomunitarie, due articoli dedicati rispettivamente agli acquisti e alle cessioni intraUe, entrambi realizzati in regime di cosiddetto call off stock .

Il regime, che sul piano nazionale non rappresenta una vera e propria novità in quanto già noto agli operatori, ha trovato nella norma unionale una disciplina uniforme, riconosciuta in tutti gli Stati membri, proprio per colmare la lacuna presente in alcuni di essi e per uniformare la normativa presente, prima della direttiva, in alcuni Stati membri: primo fra tutti è l’aver individuato il termine di 12 mesi per poter realizzare una cessione ovvero un acquisto intracomunitario in regime di call off stock.

La nuovo assetto

Il primo articolo introdotto nel Dl 331/1993 è il 38-bis dedicato alle operazioni di acquisto intracomunitario in regime di call off stock, dopo che l’articolo 38 disciplina gli acquisti intracomunitari.

Il secondo nuovo articolo è il 41-bis che, in maniera speculare rispetto al precedente, segue l’articolo 41 del Dl 331/1993 dedicato alle cessioni intracomunitarie, e disciplina le cessioni intraUe realizzate in regime di call off stock .

I requisiti individuati dal legislatore per la corretta realizzazione di un'operazione di call off stock sono, anzitutto, quello soggettivo, che richiede la qualifica di soggetto passivo Iva, sia in capo al fornitore, che in capo al soggetto cessionario che, oltre ad essere anch’esso un soggetto passivo di imposta ai fini Iva, deve essere anche noto al cedente al momento in cui inizia il trasporto o la spedizione del bene oggetto di cessione, dallo Stato membro del cedente allo stato membro del cessionario; trasporto o spedizione che, specifica la norma, deve essere realizzato dal cedente ovvero da un terzo per suo conto.

È previsto, altresì, che il cedente non deve aver stabilito la propria sede né deve avere una stabile organizzazione nel territorio dello Stato verso cui i beni sono spediti; il cessionario, invece, può essere anche un soggetto meramente identificato nello Stato membro di destinazione dei beni.

Altro requisito fondamentale previsto dalla norma è la corretta tenuta di un registro, a norma dell'articolo 50, comma 5-bis, sia da parte del soggetto che realizza la cessione, sia da parte di colui che agisce in veste di cessionario.

Mancata conclusione contratto

Le ipotesi diverse rispetto alla corretta conclusione del call off stock sono lo spirare del termine di 12 mesi senza che il cessionario abbia prelevato i beni, la cessione dei beni a un soggetto diverso dal destinatario preventivamente identificato, il furto o la distruzione dei beni o ancora il venir meno di una delle condizioni previste dalla norma.

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