L’azione accertatrice del fisco è spesso volta a ricondurre il trasferimento di una pluralità di beni (assoggettato a Iva) a un’ipotesi di cessione di azienda (con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale). La risposta a interpello 149 del 4 marzo 2021, oltre a contenere un’efficace sintesi del pensiero dell’Amministrazione finanziaria in materia, offre alcuni spunti interessanti.

L’estensore della risposta sottolinea, infatti, che «la ratio della norma (il riferimento è all’articolo 2, comma 3, lettera b), Dpr 633/1972 e alla pertinente disposizione comunitaria di cui all’articolo 19, direttiva 2006/112/Ce; nda) è quella di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, evitando ingenti versamenti d’imposta e contemporanee detrazioni di Iva da parte del cessionario» e altresì che deve trattarsi, quindi, di un complesso di beni trasferito non semplicemente «in occasione», ma «in funzione» di una certa operazione di riorganizzazione aziendale. La risposta evidenzia quindi come un’operazione di cessione d’azienda/ramo d’azienda intervenga nell’ambito di un’attività di «riorganizzazione aziendale», concetto che (secondo chi scrive) andrebbe osservato alla luce delle indicazioni della giurisprudenza unionale.

Nella sentenza relativa alla causa C-497/01, in particolare, è affermato (punto 43) che la disposizione comunitaria (ora articolo 19, direttiva 2006/112) va intesa nel senso che «la continuazione» nell’uso del complesso aziendale trasferito «non costituisce una condizione d’applicazione» della norma, ma rappresenta «una mera conseguenza del fatto che non si considera avvenuta alcuna cessione», mentre risulta certamente (punto 44) che i trasferimenti cui si riferisce la detta disposizione sono quelli in cui il beneficiario ha l’intenzione di gestire l’azienda o la parte di impresa trasferita e non semplicemente di liquidare immediatamente l’attività interessata nonché, eventualmente, vendere lo stock di merce incluso nel compendio ceduto. In tal senso, potrebbe leggersi l’affermazione secondo cui il trasferimento avviene «in funzione» di una riorganizzazione aziendale e non «in occasione» di essa, precisazione che andrebbe osservata essenzialmente «lato cessionario».

E questo, soprattutto in ragione di quanto indicato al punto 45 della sentenza, ove è sottolineato che la norma non esige in alcun modo che, prima del trasferimento, il beneficiario eserciti lo stesso tipo di attività economica del cedente, dovendo però essere verificato che (punto 46) «il beneficiario… deve tuttavia avere l’intenzione di gestire l’azienda».

In altri termini, sembra lecito considerare che sia la (ri)organizzazione aziendale del cessionario a rilevare, essendo nella sua struttura che l’azienda o il ramo d’azienda deve collocarsi, consentendo la possibile (potenziale) prosecuzione dell’attività d’impresa con «un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un’attività economica autonoma e attuale» (così la risposta a interpello 546 del 12 novembre 2020).

E fermo restando che, nella prospettiva comunitaria, non deve mancare l’intenzione di gestire tale attività. Il tutto, secondo una logica di continuità gestionale che potremmo chiamare «intersoggettiva», cui la risposta 149/2021 potrebbe aver finalmente conferito rilevanza (sebbene di ciò serva una chiara conferma).

Del resto, anche la considerazione per cui la norma di esclusione avrebbe l’effetto di evitare eccessivi esborsi finanziari a titolo di Iva a carico del cessionario, il quale potrebbe poi esercitarne la detrazione, risponde alla predetta logica di continuità (comune alle operazioni di riorganizzazione aziendale).

E, in effetti, si tratta di una norma agevolativa, come rilevato, ancora una volta, nella sentenza C-497/01 (punto 39), ove è affermato che tale «disposizione è diretta a consentire agli Stati membri di agevolare i trasferimenti di imprese o parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell’Iva versata a monte».

Considerato che, in ambito nazionale, la sottrazione delle cessioni d’azienda al campo applicativo Iva significa disporne la tassazione con imposta di registro, finendo per gravare l’operazione di un onere "secco" (in quanto non detraibile) normalmente assai più penalizzante (rispetto al pagamento dell’Iva e alla sua detrazione/rimborsabilità), sorge allora spontaneo il dubbio se l’attuale tendenza seguita dall’Amministrazione finanziaria (non però nel caso della risposta 149/2021) a espandere la nozione di trasferimento d’azienda, sia in linea con la ratio della norma europea.

Dal che dovrebbe perlomeno derivare un invito alla cautela da parte degli organi di controllo.

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