Il problema delle istanze per il fondo perduto che restano in lavorazione interessa anche alcuni contribuenti che avevano chiesto il vecchio bonus (articolo 25, Dl 34/2020 ) e contribuenti che hanno chiesto altri bonus, quale, ad esempio, il contributo “centri storici” (articolo 59, Dl 104/2020).

In questi casi la gestione delle domande era decentrata. Di fronte al diniego dell’ufficio, per dati incoerenti rispetto alle risultanze dell’Anagrafe tributaria, è stata proposta istanza di autotutela, con il risultato - in alcuni casi - che la domanda è stata accolta in tempi lunghi. La stessa circolare delle Entrate 4/2021 raccomanda agli uffici «il massimo impegno per la tempestiva lavorazione di questa tipologia di istanze». Si spiega: «Con le comunicazioni di servizio n. 8 del 2020 e n. 2 del 2021, sono state fornite agli Uffici le indicazioni operative e gli strumenti d’ausilio per la lavorazione delle predette istanze di autotutela e la trasmissione a sistema centrale dei dati di quelle per le quali è stata accolta l’istanza, al fine della conseguente erogazione del contributo (...). Tra gli strumenti messi a disposizione degli Uffici, per la lavorazione di tali istanze, si ricordano, in particolare, le specifiche sezioni dell’applicativo Serpico, che consentono le interrogazioni sul contenuto e sugli esiti delle istanze nonché sullo stato del pagamento». I tempi, in taluni casi, possono essere lunghi: per il vecchio contributo, per esempio, una società, a seguito di istanza in autotutela, ha avuto riconosciuto il diritto. L’ufficio di competenza, in data 11 febbraio 2021, facendo riferimento alla risoluzione 65/E dell’11 ottobre 2020, ha riferito di avere già dato il nulla osta e ora la pratica è al centro. Ma, per ora, la società non ha ricevuto nulla.

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