Imposte

L’ammortamento della rivalutazione fa aumentare la base di calcolo Ace

Lo stanziamento delle quote è equiparato al realizzo dei valori iscritti all’attivo

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di Luca Gaiani

La riserva di rivalutazione concorre a formare la base dell’Ace in proporzione agli ammortamenti stanziati sui maggiori valori. L’importante chiarimento giunge dalla risposta a interpello 889 delle Entrate. L’imputazione degli ammortamenti, al pari della cessione del bene rivalutato, comporta il realizzo dei maggiori valori.

La risposta 889 prende le mosse dall’interpello di una società che ha effettuato una rivalutazione, con effetti sia contabili che fiscali, nel bilancio 2015. La società chiede se la riserva possa concorrere a formare gli incrementi di patrimonio rilevanti ai fini dell’Ace, fin dall’anno di iscrizione o, in subordine, mano a mano che la società imputa a conto economico i maggiori ammortamenti.

L’Agenzia evidenzia che non rilevano nel calcolo della base Ace, in quanto riconducibili ad utili non disponibili, le riserve formate con utili derivanti da processi di valutazione. Nell’esercizio in cui viene meno il vincolo di indisponibilità, queste riserve assumono valenza per l’Ace, purché formate dopo il 2010. La circolare 21/E/2015, sottolinea ancora la risposta 889, aveva chiarito che le riserve di rivalutazione rientrano nel novero delle riserve di utili non disponibili (in quanto derivanti da fenomeni valutativi) e sono dunque escluse da Ace. Esse possono rientrare tra le poste rilevanti ai fini di tale agevolazione per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati.

La risposta 889 chiarisce per la prima volta che, oltre alle operazioni di cessione dei beni rivalutati, anche l’ammortamento dei maggiori valori è tale da comportare il realizzo di tali importi, i quali da “virtuali” si fanno “reali”. L’ammortamento della rivalutazione, riducendo gli utili di esercizio, concretizza cioè il valore, che da stimato diventa effettivo (guida Oic n. 4 sulla distribuzione di utili e riserve).

Pertanto, le riserve di rivalutazione, iscritte a seguito di leggi speciali e costituite successivamente all’esercizio 2010, sono da considerarsi disponibili e rilevanti per la base Ace solo al momento del realizzo che avviene mediante l’ammortamento del maggior valore. Ciò che rileva per il transito nella base Ace, conclude la risposta, è la quota di ammortamento contabile e non quella fiscale, precisazione assai importante per chi procederà dal 2021 ad ammortizzare la rivalutazione dei marchi attuata in base al Dl 104/2020, con quota civilistica molto più elevata di quella fiscale (un cinquantesimo).

Da ultimo, è dubbio (nel silenzio della risposta 889) se le riserve in esame possono rilevare per la super Ace: anche se “realizzate” nel 2021 con la quota di ammortamento, esse si sono formate civilisticamente già al 31 dicembre 2020.

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